ARTICOLIDIRITTO PENALELegilsazione speciale

Sulla applicabilità della attenuante di cui all’ art. 62 n. 6 c.p al reato di guida in stato di ebbrezza

Cassazione Penale, Sez. IV, 26 febbraio 2014 (ud. 28 gennaio 2014), n. 9323
Presidente Romis, Relatore Serrao

Si segnala alla attenzione dei lettori la pronuncia numero 9323 relativa alla applicabilità della circostanza attenuante comune di cui all’art. 62 n. 6 c.p (l’avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni) al reato di guida in stato di ebbrezza.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste aveva, infatti, presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza di condanna nei confronti dell’imputato sostenendo l’inapplicabilità della attenuante in questione al reato di guida in stato di ebbrezza: l’oggetto giuridico del reato contestato non potrebbe essere individuato nel patrimonio dei soggetti coinvolti nell’incidente, bensì andrebbe individuato nella tutela della incolumità pubblica messa a rischio dalla guida di un autoveicolo in stato di alterazione psicofisica, il che renderebbe non applicabile la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p

La Quarta sezione della Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso infondato.

Nel risolvere la questione circa la applicabilità o meno di tale attenuante al reato di guida in stato di ebbrezza (si pensi alle evidenti conseguenze che ne deriverebbero nel giudizio di bilanciamento delle circostanze ex art. 69 c.p.)  i giudici prendono le mosse dalle differenze che tale circostanza presenta con quella di cui all’art. 62 n. 4 c.p.: mentre quest’ultima è espressamente limitata ai reati che offendono il patrimonio, infatti, la prima non presenta tale limitazione. In secondo luogo viene richiamato quanto affermato da Sez. Un. 145/1983 secondo cui la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p attiene non già al patrimonio e all’offesa che può derivare, ma genericamente al danno che può derivare da qualsiasi reato, sicchè risulta del tutto svincolata dalla oggettività giuridica del reato rispetto al quale se ne prospetta l’applicazione.

In conclusione, la censura mossa dal Procuratore Generale è stata ritenuta infondata ed è stato affermato che la circostanza attenuante comune di cui all’art. 62 n. 6 c.p prima ipotesi (l’aver prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso) è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, giacché non è necessario prendere in esame l’oggettività giuridica del reato, essendo compito del giudice accertare esclusivamente se l’imputato – prima del giudizio – abbia integralmente riparato il danno mediante l’adempimento delle obbligazioni risarcitorie e/o restitutorie che, ai sensi dell’art. 185 cod. pen., trovano la loro fonte nel reato.

Nel caso di specie, il reato di guida in stato di ebbrezza ha pacificamente cagionato danni (danni al veicolo e lievi lesioni al suo conducente) ed il Tribunale ha accertato l’avvenuto ristoro di tali danni prima del giudizio correttamente sussumendo il caso concreto nell’ipotesi regolata dall’art. 62 n. 6 c.p. provvedendo al giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. con la contestata aggravante.

Redazione Giurisprudenza Penale

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