ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALEIndagini e processoMisure cautelari

Pienamente utilizzabili le intercettazioni telefoniche masterizzate al di fuori della Procura

Cassazione Penale, Sez. III, 7 marzo 2014 (ud. 7 gennaio 2014), n. 11116
Presidente Gentile, Relatore Scarcella, P. G. Gaeta

Depositata il 7 marzo 2014 la pronuncia numero 11116 della terza sezione relativa alla utilizzabilità di intercettazioni telefoniche i cui dati siano stati “masterizzati” in locali diversi da quelli della Procura della Repubblica ove sono state materialmente eseguite le operazioni di registrazione.

In breve, con il secondo motivo di ricorso veniva dedotta la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c), relativamente all’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ai sensi dell’art. 271 c.p.p., per inosservanza delle disposizioni previste dall’art. 268 c.p.p. Al fine di evidenziare la manifesta infondatezza di questo motivo è sufficiente – affermano i giudici – richiamare quanto esposto nell’ordinanza impugnata in sede di rigetto dell’eccezione proposta dai coindagati ove si legge che il PM ha autorizzato l’ascolto remoto non contestuale delle intercettazioni e che, da nessuno degli atti indicati dalla difesa (verbale d’inizio e fine operazioni o da altri atti), potesse desumersi che le registrazioni delle comunicazioni, di cui era stato autorizzato l’ascolto “in remoto”, non fossero avvenute per mezzo degli impianti esistenti negli uffici della Procura della Repubblica.

Inoltre, per ciò che qui rileva, nulla vieta che la masterizzazione dei dati sia compiuta in un luogo diverso, trattandosi di operazione concettualmente diversa dalla registrazione.

Sul punto è pacifico – proseguono i giudici – anche secondo l’autorevole insegnamento delle Sezioni Unite, che ai fini dell’utilizzabilità delle intercettazioni l’unica condizione è che l’attività di registrazione – che, sulla base delle tecnologie attualmente in uso, consiste nella immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata – avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l’utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre non rileva che negli stessi locali vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati, che possono dunque essere eseguite “in remoto” presso gli uffici della polizia giudiziaria (v. Sez. U, n. 36359 del 26/06/2008 – dep. 23/09/2008, Carli, Rv. 240395)

Ancora, le stesse Sezioni Unite hanno precisato, con riguardo all’attività di masterizzazione – e cioè di trasferimento su supporti informatici di quanto registrato mediante gli impianti presenti nell’ufficio giudiziario – che trattasi di operazione estranea alla nozione di “registrazione”, la cui “remotizzazione” non pregiudica le garanzie della difesa, alla quale è sempre consentito l’accesso alle registrazioni originali. A ciò si aggiunga, che l’art. 268 c.p.p., comma 1, la cui violazione è stata dedotta dalla difesa, in realtà prevede la sola verbalizzazione delle operazioni di registrazione e non altro. Nessun rilievo, dunque, può attribuirsi all’eventuale mancata verbalizzazione delle operazioni di “masterizzazione” dei dati relativi alle conversazioni registrate, non essendo qualificabile tale omissione nè in termini di nullità (stante il noto principio di tassatività: art. 177 c.p.p.), nè in termini di inutilizzabilità, espressamente prevista per la violazione dell’art. 268 c.p.p., commi 1 e 3, cui rinvia l’art. 271 c.p.p., comma 1. Del resto, come già affermato da questa Corte, i casi di divieto di utilizzazione di cui all’art. 271 c.p.p., sono tassativi, dovendosi peraltro escludere ogni possibilità di applicazione analogica di tali divieti (v., tra le tante: Sez. 4, n. 20130 del 28/02/2005 – dep. 27/05/2005, Littera, Rv. 231368): in essi non può pertanto ricomprendersi la mancata verbalizzazione delle operazioni di masterizzazione.

In conclusione, deve essere affermato il seguente principio di diritto:

“Non sussiste alcuna nullitàinutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nel caso in cui l’operazione di masterizzazione dei dati relativi alle conversazioni registrate non sia svolta nei locali della procura della Repubblica dove sono state eseguite le operazioni di registrazione delle comunicazioni, nè sia stata curata la verbalizzazione di tali operazioni, prevedendo espressamente l’art. 268 c.p.p., comma 1, la sola verbalizzazione delle operazioni di registrazione nè potendo i casi di divieto di utilizzazione di cui all’art. 271 c.p.p., in quanto tassativi, essere analogicamente applicati”.

Redazione Giurisprudenza Penale

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