ARTICOLICONTRIBUTIDIRITTO PENALETesi di laurea

Il concorso eventuale nell’associazione di tipo mafioso (Tesi di laurea)

Prof. Relatore: Antonio Cavaliere

Ateneo: Università degli studi di Napoli Federico II

Anno accademico: 2012/2013

Il presente lavoro si propone l’obiettivo di rappresentare e descrivere uno degli istituti che è stato, e continua ad essere, oggetto di un’accesa controversia  giurisprudenziale e dottrinale, afferente all’ammissibilità ed alle condizioni dommatiche e teleologiche di configurabilità di un concorso eventuale nel reato associativo, nell’ipotesi della associazione di tipo mafioso.

Le ragioni che hanno portato questo istituto ad essere, soprattutto in certi periodi storici, al centro del dibattito scientifico trovano la loro fonte nell’avvertita esigenza di estendere lo jus puniendi, mediante l’impiego delle norme generali in materia di concorso di persone nel reato, verso comportamenti atipici rispetto alle condotte incriminate nelle fattispecie di parte speciale – la partecipazione in associazione –, ma che, in ragione della natura e delle finalità a cui sono orientati, risultano egualmente idonei ad apportare un contributo al consolidamento del sodalizio criminale.

Un diritto penale laico, incentrato sui principi di tipicità ed offensività, richiede che la rappresentazione delle fattispecie incriminatrici sia in felice adesione ai canoni di stretta legalità; pertanto, la norma penale, affinché possa soddisfare le funzioni connesse all’esercizio della pretesa punitiva – la quale, come sarà più in avanti approfondito, ricalca le funzioni della pena riconosciute legittime dall’impianto costituzionale – dovrà presentarsi tassativa con riguardo al campo di applicazione, sufficientemente determinata rispetto ai fatti incriminati, e precisa in ordine all’intelligibilità semantica del precetto normativo. Inoltre, per pari dignità, la norma incriminatrice deve porsi a tutela di un bene giuridico meritevole di tutela penale, secondo una prospettiva costituzionalmente orientata, ed il fatto previsto come reato deve in particolare consistere in un accadimento dal quale sorga una lesione od uno stato di pericolo verificabile per l’oggetto giuridico della tutela penale, ad ogni modo, assicurando, in ordine ai criteri razionalità ed efficienza, che la pretesa punitiva sia asservita ai canoni di frammentarietà e sussidiarietà.

Questo è quello che emerge da un sistema penale costituzionalmente orientato; l’attuale stato di diritto è, però, ben diverso. Invero, le finalità che il presente lavoro si propone di raggiungere, per ciò che interessa la formale ammissibilità di un concorso eventuale nel reato associativo, e, quindi, l’astratta applicabilità delle norme generali regolatrici della compartecipazione criminosa alle fattispecie a concorso necessario, o necessariamente plurisoggettive, nonché le condizioni affinché questo istituto sia configurabile, richiedono come tappe obbligatorie la disamina del modello concorsuale previsto agli artt. 110 ss c.p. e delle fattispecie associative di parte speciale.

Tuttavia, sono esattamente le aporie dommatiche sottostanti alle norme appena richiamate ad aver reso così ardua la risoluzione delle problematiche relative al concorso “esterno”; siffatto stato di cose, a fortiori, dimostra, come avremo modo di approfondire, che la difficoltà di una corretta ricostruzione dommatica e politico-criminale del concorso eventuale non attiene soltanto ai risultati esegetici raggiunti, ma alle fonti normative da cui derivano. Le stesse critiche prospettate verso la tendenza ad una “tipicizzazione” per via giudiziale del concorso “esterno” – sul quale riposa la qualificazione, da parte di taluni Autori, di reato “a creazione giurisprudenziale” – inducono a ritenere che un qualunque approfondimento dell’istituto in esame, finanche in relazione alle prospettive de jure condendo, richiede una preventiva verifica di compatibilità delle norme penali coinvolte rispetto alle istanze di politica criminale ricavate dalle disposizioni costituzionali.

Per scaricare la tesi di laurea clicca qui.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *