Daspo e incitamento all’odio e alla discriminazione razziale
Depositata il 17 marzo 2014 la pronuncia numero 12351 della terza sezione penale relativa ai fatti avvenuti nel gennaio 2013, in occasione di un incontro di calcio amichevole tra le squadre della Pro Patria e del Milan, quando un gruppo di tifosi della Pro Patria prese di mira alcuni giocatori di colore della squadra del Milan attraverso cori di disapprovazione a sfondo razzista (“Pro Patria – Milan: cori razzisti e i rossoneri se ne vanno” titolava la versione online della Repubblica: clicca qui per leggere l’articolo).
Ebbene, la Terza sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato la piena legittimità del divieto di accesso agli impianti sportivi (ha quindi confermato il Daspo) con concomitante obbligo di presentazione agli uffici di polizia, imposto nei confronti di soggetti responsabili di aver rivolto nei confronti di giocatori di colore versi di disapprovazione.
Tale condotta – specifica la Corte – consistente nei suoni gutturali “Buuuu” emessi da alcuni sostenitori della Pro Patria, lungi dal costituire una forma di manifestazione – sia pure incivile – di dissenso o di critica, presenta evidenti connotati di carattere razzista, trovando radice soltanto nello spirito di odio ed avendo quale unico fine quello di ghettizzare determinate persone in ragione del colore della pelle.
La Cassazione ha quindi confermato il provvedimento del gip che, il 9 gennaio 2013, aveva a sua volta confermato il provvedimento del Questore che vietava agli imputati di accedere a qualsiasi impianto sportivo di paesi membri della UE per la durata di cinque anni, oltre all’obbligo di presentazione alla Polizia in orari coincidenti con quelli delle partite.