Corte EDU: ne bis in idem e sanzioni amministrative (Grande Stevens c. Italia)
Corte Europea dei diritti dell’uomo, 4 marzo 2014
Grande Stevens e altri contro Italia, Ric. 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 e 18698/10
Depositata il 4 marzo 2014 la sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo nella causa Grande Stevens e altri contro l’Italia in tema di ne bis in idem e diritto ad un equo processo.
Ad avviso dei giudici della Corte Europea, dopo che sono state comminate sanzioni dalla Consob, l’avvio di un processo penale sugli stessi fatti violerebbe il principio giuridico del ne bis in idem, secondo cui non si può essere giudicati due volte per lo stesso fatto. I ricorrenti, infatti, dopo essere stati sanzionati nel 2007 dalla Consob, erano stati rinviati a giudizio, per essere poi assolti in primo grado e condannati in appello.
Anche se il processo innanzi alla Consob è amministrativo, infatti, le sanzioni inflitte possono essere considerate a tutti gli effetti come penali, anziché amministrative, vista l’eccessiva severità delle stesse – sia per l’importo che per le sanzioni accessorie – oltre che per le loro ripercussioni sugli interessi del condannato (sul fine repressivo delle sanzioni finalizzate alla tutela di interessi tipicamente protetti dal diritto penale cfr. sentenza Menarini c. Italia del 27/9/11). In quanto sanzioni penali, devono dunque osservare le garanzie che l’art. 6 CEDU riserva ai processi penali.