Sul termine ultimo per la richiesta di giudizio abbreviato
Si segnala ai lettori la notizia della decisione delle Sezioni Unite in merito alla tempestività della richiesta di giudizio abbreviato.
Come avevamo anticipato, con l’ordinanza numero 4068 – depositata il 29 gennaio 2014 – la quarta sezione penale aveva rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto:
«Quale sia il termine ultimo per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato nel corso dell’udienza preliminare».
Ieri, 27 marzo 2014, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha risposto al quesito fornendo la seguente soluzione: «è quello della formulazione delle conclusioni da parte del difensore di ciascun imputato».
In attesa del deposito delle motivazioni, ricordiamo ai lettori che, circa una settimana prima dell’udienza che ha portato alla rimessione alle sezioni unite, la prima sezione della Cassazione con la sentenza n. 348 del 2014 aveva sostenuto che la richiesta di giudizio abbreviato può anche seguire la formulazione delle conclusioni del pubblico ministero, in quanto l’espressione utilizzata dal legislatore è idonea a comprendere l’intera fase della discussione prevista dall’art. 421 comma 2 fino al suo epilogo, sicché il termine finale della proposizione della domanda è rappresentato dal momento in cui si esaurisce – con la formulazione delle conclusioni di tutte le parti – la discussione.
Per conoscere il percorso motivazionale seguito dalle Sezioni Unite si dovrà attendere il deposito delle motivazioni.