Sulla circostanza aggravante di cui all’art. 80 c. 1 lett. e) dpr 309/90
Cassazione Penale, Sez. VI, 26 marzo 2014 (ud. 20 marzo 2014), n. 14925
Presidente Ippolito, Relatore Aprile
Depositata il 26 marzo 2014 la pronuncia n. 14925 in merito alla natura da riconoscere alla circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma primo lett. e) del d.p.r. n. 309 del 1990 in base alla quale le pene previste per i delitti di cui all’articolo 73 sono aumentate da un terzo alla meta se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità’ lesiva.
Pronunciandosi sul ricorso presentato da un imputato che sosteneva di non essere a conoscenza della esistenza, nella droga, della sostanza eccipiente pericolosa (avendo la Corte territoriale ricavato la consapevolezza di ciò dalla sola disponibilità di attrezzature per il taglio e per la divisione della sostanza), la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che l’aggravante in questione integra una circostanza oggettiva, per la cui imputazione è sufficiente, ai sensi dell’art. 59, comma secondo cod. pen. (Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell’agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa) che l’agente abbia ignorato per colpa (da verificarsi in termini di prevedibilità concreta), l’esistenza dei suoi elementi costitutivi.
Per questo motivo il supremo collegio ha ritenuto privo di pregio il motivo presentato dall’imputato circa l’insussistenza della aggravante di cui all’art. 80, comma primo lett. e) del d.p.r. n. 309 del 1990 confermando l’impugnata sentenza.