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Sussiste omissione di soccorso anche se non si hanno responsabilità nel sinistro – Cass. Pen. 15040/2014

Cassazione Penale, Sez. IV, 1 aprile 2014 (ud. 7 marzo 2014), n. 15040
Presidente Zecca, Relatore Serrao, P. G. Geraci (concl. conf.)

Depositata il 1° aprile 2014 la pronuncia numero 15040 della quarta sezione in tema di circolazione stradale, relativa ai presupposti della fattispecie di cui all’art. art. 189 C.d.S., comma 7 ai sensi del quale “chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni”.

La pronuncia della suprema Corte trae origine dalla condanna – sia in primo grado sia in appello – nei confronti di un automobilista in relazione al reato di cui all’art. 189 C.d.S., commi 1 e 7, per non aver ottemperato all’obbligo di prestare assistenza alle persone ferite nel medesimo sinistro. Tra i vari motivi di ricorso presentati dal ricorrente figura – per ciò che qui rileva – la censura attraverso cui si osservava che la Corte territoriale avrebbe dovuto considerato che l’imputato non aveva alcuna responsabilità nel sinistro: dal momento che – sostiene il ricorrente – il comma 1 dell’art. 189 parla di “incidente comunque ricollegabile al suo comportamento“, dovrebbe concludersi per la necessità di una responsabilità da parte dell’imputato nell’aver provocato l’incidente, non potendo essere sufficiente il fatto di esservi rimasto coinvolto.

Prima di affrontare la questione centrale inerente al rapporto tra comma 1 e comma 7 dell’art. 189 – per chiarire, in altri termini, se sia o meno meritevole di accoglimento la censura difensiva secondo cui ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 189 C.d.S. comma 7 (non aver ottemperato all’obbligo di prestare assistenza alle persone ferite) costituisca antefatto necessario del reato anche l’aver dato causa all’incidente – la Corte svolge qualche considerazione di carattere generale sulla fattispecie di reato in questione.

Quella di cui all’art. 189 c.7 C.d.S. – osservano i giudici – è una disposizione che può essere considerata come una ipotesi speciale del delitto di omissione di soccorso previsto dall’art. 593 c.p., comma 2, del quale condivide l’oggettività giuridica e la condotta dell’omessa assistenza alla persona ferita, con l’aggiunta, tuttavia, di due elementi:

  • l’elemento tipico del reato proprio mediante individuazione, nell’utente della strada al cui comportamento sia comunque ricollegabile l’incidente, del soggetto sul quale grava l’obbligo di garanzia, genericamente indicato nella norma generale in chiunque;
  • di un antefatto non punibile, concretato dall’essersi verificato un sinistro stradale, idoneo a concretare una situazione di pericolo attuale, da cui sorge l’obbligo di agire.

Nella materia della circolazione stradale, il legislatore ha introdotto, come si evince dal tenore dell’art. 189 C.d.S., comma 1, la presunzione che il verificarsi di un incidente determini una situazione di pericolo ed ha individuato nei soggetti coinvolti nel sinistro i titolari della posizione di garanzia, imponendo loro l’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza. Assistenza significa quel soccorso che si rende necessario, tenuto conto del modo, del luogo, del tempo e dei mezzi, per evitare il danno che si profila.
Trattasi, in sostanza di reato istantaneo di pericolo, il quale ultimo va accertato con valutazione ex ante e non ex post, sicchè una volta verificatosi l’antefatto non punibile previsto dal comma 1  da intendersi come sinistro connesso alla circolazione stradale – sarebbe incompatibile con l’oggetto giuridico del reato e con la natura di reato di pericolo asserire che l’obbligo di attivarsi sia escluso per colui che, pur coinvolto nel sinistro, non ne sia responsabile. Simile interpretazione della norma condurrebbe all’assurda conseguenza per cui il dovere di attivarsi sarebbe escluso per ogni altro soggetto coinvolto nel sinistro, ove l’incidente fosse attribuibile in via esclusiva alla persona ferita che necessiti di assistenza.

Il reato in esame trova, dunque, il suo fondamento nell’obbligo giuridico di attivarsi previsto dall’art. 189 C.d.S., comma 1, che attribuisce all’utente della strada, coinvolto in un sinistro “comunque” riconducibile al suo comportamento, una posizione di garanzia per proteggere altri utenti coinvolti nel medesimo incidente dal pericolo derivante da un ritardato soccorso.
La posizione di garanzia trova, nel caso in esame, la sua ratio nel dato di esperienza per cui i protagonisti del sinistro sono in condizione di percepirne nell’immediatezza le conseguenze dannose o pericolose, dunque di evitare, indipendentemente dall’ascrivibilità agli stessi di tali conseguenze, che dal ritardato soccorso delle persone ferite possa derivarne un danno alla vita ed all’integrità fisica. Come già affermato da questa Sezione, il combinato disposto del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 189, commi 1, 6 e 7, non lega l’obbligo di assistenza alla consumazione e all’accertamento di un reato, ma al semplice verificarsi di un incidente comunque ricollegabile al comportamento dell’utente della strada al quale l’obbligo di assistenza è riferito. Nella previsione incriminatrice manca qualsiasi rapporto che condizioni la esistenza dell’obbligo di attivarsi alla qualificazione come reato della condotta dell’utente.
All’evidenza, la sola condizione per la esigibilità della assistenza e la punibilità della sua omissione è posta nella generalissima relazione di collegamento (a qualsiasi titolo) tra incidente e comportamento di guida dell’utente della strada (Sez. 4, n. 34138 del 21/12/2011, dep. 6/09/2012, Cilardi, Rv. 253745).

In definitiva, l’art. 189 C.d.S., comma 1 nella parte in cui afferma che “L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona“, deve essere letto nel senso che l’espressione “incidente comunque ricollegabile al suo comportamento” ha natura di antefatto non punibile idonea esclusivamente ad identificare il titolare della posizione di garanzia.

Ne consegue che, per l’utente della strada coinvolto in un sinistro, l’obbligo di attivarsi per prestare assistenza alle persone ferite sussiste indipendentemente dalla responsabilità nel sinistro.

Redazione Giurisprudenza Penale

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