Sequestro preventivo funzionale alla confisca: si deve tener conto del valore di mercato del bene
Cassazione Penale, Sez. VI, 8 aprile 2014 (ud. 9 gennaio 2014), n. 15807
Presidente De Roberto, Relatore G. Fidelbo
Depositata l’8 aprile 2014 la pronuncia numero 15807 della sesta sezione penale a proposito dei criteri (valore di mercato del bene o suo valore nominale) che il giudice deve utilizzare per la valutazione dei beni da assoggettare alla misura del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente.
I giudici della Sesta sezione penale della Corte di Cassazione hanno affermato, in particolare, che in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il giudice deve fare riferimento al valore di mercato del bene nel momento in cui il sequestro viene disposto e non al valore nominale del bene medesimo.
La Corte ha così annullato la decisione del Tribunale che, nel determinare il valore dei beni in sequestro, si era ancorata al criterio formale legato al valore nominale del capitale sociale e al valore catastale degli immobili.
Nell’ordinanza impugnata – afferma la Corte – la scelta a favore di criteri formali viene giustificata con l’impossibilità di disporre poteri istruttori ma, soprattutto, con l’esigenza di assicurare stabilità di giudizio evitando imprevedibili fluttuazioni del mercato; in questo modo, tuttavia, si rischia di individuare i beni da assoggettare a sequestro sulla base di criteri valutativi del tutto inattuali, basti pensare alla distanza che separa il valore catastale degli immobili dal loro valore reale. Il rischio che viene sottolineato dai giudici nell’ordinanza – pur meritevole di tutela – viene superato fissando il momento in cui tale valutazione deve essere compiuta: il giudice, infatti, deve necessariamente far riferimento al valore di mercato del bene nel momento in cui il sequestro viene disposto.