Violazione degli obblighi di assistenza familiare (570 c.p.): è necessario un inadempimento serio e protratto
Cassazione Penale, Sez. VI, 9 aprile 2014 (ud. 04 febbraio 2014), n. 15898
Presidente Agrò, Relatore De Amicis, P.G. Fraticelli
Massima
In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non vi è equiparazione tra il fatto penalmente sanzionato e l’inadempimento civilistico, poiché la previsione normativa di cui all’art. 570 c.p. non fa riferimento a singoli o ritardati pagamenti, ma ad una condotta di volontaria inottemperanza con la quale l’agente intende specificamente sottrarsi all’assolvimento degli obblighi imposti con la separazione. Sul piano oggettivo, in particolare, deve trattarsi di un inadempimento serio e sufficientemente protratto (o destinato a protrarsi) per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che l’obbligato è tenuto a fornire. Ne consegue che il reato non può ritenersi automaticamente integrato con l’inadempimento della corrispondente normativa civile e, ancorché la violazione possa conseguire anche al ritardo, il Giudice penale deve valutarne in concreto la gravità, ossia l’attitudine oggettiva ad integrare la condizione che la norma tende ad evitare.
Il commento
Depositata il 9 aprile 2014 la pronuncia numero 15898 della sesta sezione penale in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p.
Proponeva ricorso per cassazione l’imputato in relazione all’art. 570 c.p., comma 2, n. 2 (secondo cui le pene di cui al comma 1 si applicano a chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa) lamentandosi del fatto che la Corte di Appello avrebbe confuso il concetto penalistico di “mezzi di sussistenza” – cui fa riferimento la su indicata norma incriminatrice – con quello civilistico di “mantenimento”: i giudici avrebbero dovuto necessariamente definire, prima, l’entità dei mezzi di sussistenza e, poi, accertare se le condotte di inadempimento ascritte all’imputato fossero tali da privare in concreto i beneficiari di tali mezzi, dal momento che la contestata ipotesi di reato non può assumere carattere sanzionatorio del mero inadempimento del provvedimento del giudice civile. Nel caso in esame, dunque – ad avviso del ricorrente – occorreva accertare se per effetto della condotta inadempiente dell’imputato fossero venuti a mancare ai soggetti beneficiari i mezzi di sussistenza.
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato.
Questa Suprema Corte (v. Cass. Pen., Sez. VI, n. 44629 del 17/10/2013, dep. 05/11/2013, Rv. 256905) ha stabilito – ricordano i giudici – che integra il reato di cui all’art. 570 c.p., comma 2, n. 2 (in esso risultando assorbito il reato previsto dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 – sexies, come richiamato dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3) la condotta del genitore separato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l’assegno di mantenimento.
Si evince dalla stessa formulazione letterale delle disposizioni ora menzionate che non vi è equiparazione tra il fatto penalmente sanzionato e l’inadempimento civilistico, poiché la norma non fa riferimento a singoli mancati o ritardati pagamenti, bensì ad una condotta di volontaria inottemperanza con la quale il soggetto agente intende specificamente sottrarsi all’assolvimento degli obblighi imposti con la separazione (v. Cass. Pen., Sez. VI, 4 ottobre 2012 – 9 novembre 2012, n. 43527).
Ciò corrisponde alla funzione assegnata dal legislatore a tali disposizioni, che è quella di garantire che il soggetto obbligato assista con continuità i figli e gli altri soggetti tutelati. Se da un lato, quindi, non può ritenersi che la condotta delittuosa sia integrata da qualsiasi forma di inadempimento, dall’altro lato, trattandosi di reato doloso, la stessa deve essere accompagnata dal necessario elemento psicologico.
In particolare, sul piano oggettivo, deve trattarsi di un inadempimento serio e sufficientemente protratto (o destinato a protrarsi) per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire.
Da ciò deriva che il reato non può ritenersi automaticamente integrato con l’inadempimento della corrispondente normativa civile e, ancorchè la violazione possa conseguire anche al ritardo, il giudice penale deve valutarne in concreto la “gravità“, ossia l’attitudine oggettiva ad integrare la condizione che la norma tende, appunto, ad evitare.
In tal senso, se, di regola, non può essere considerata sufficiente un’arbitraria affermazione del diritto alla autoriduzione dell’assegno, dovendo la parte in ogni caso rivolgersi al giudice civile per ottenere eventuali revisioni dell’importo (v. Cass. Pen., Sez. VI, n. 715 del 01/12/2003, dep. 15/01/2004, Rv. 228262), la situazione è diversa in tutti quei casi in cui in cui ci si trovi dinanzi ad un limitato ritardo, ad un parziale adempimento, ovvero ad una omissione dei pagamenti, che trovino ben precise giustificazioni nelle peculiari condizioni dell’obbligato ed appaiano agevolmente collocabili entro un breve, o comunque ristretto, lasso temporale, quando a fronte di un più ampio periodo preso in considerazione risulti accertata la piena regolarità nel soddisfacimento dei relativi obblighi (v. Cass. Pen., Sez. VI, 4 ottobre 2012, n. 43527, cit).