ARTICOLIDIRITTO PENALEParte generale

Aggravante dei futili motivi: sulla sua estensione al concorrente nel reato

Cassazione Penale, Sez. I, 14 febbraio 2014 (ud. 7 febbraio 2013), n. 7269
Presidente Bardovagni, Relatore Tardio, P.G. Fodaroni

Si segnala la pronuncia numero 7269 della prima sezione penale – depositata il 14 febbraio 2014 – a proposito della estensione ai concorrenti (cd. “comunicabilità”) delle circostanze aggravanti soggettive (nel caso specifico, l’aggravante dei futili motivi).

Questi, in breve, i fatti: il ricorrente – condannato per il reato di cui agli artt. 110 e 575 c.p., aggravato ai sensi dell’art. 577 c.p., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 61 c.p., n. 1 – denunciava erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante dei futili motivi: secondo il ricorrente, la Corte di Assise di appello non avrebbe tenuto conto del carattere soggettivo dell’aggravante in questione, che avrebbe dovuto portare alla sua applicabilità solo all’autore materiale del reato e non anche al concorrente.

La Corte ha ritenuto il motivo non fondato aderendo, così, a quell’orientamento giurisprudenziale volto a riconoscere la comunicabilità ai concorrenti di circostanze aggravanti soggettive che, stando alla lettera dell’art. 118 c.p. dovrebbero essere valutate solo riguardo alla persona cui si riferiscono. Afferma, infatti, l’art. 118 c.p, così come modificato nel 1990, che «le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l’intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono».

Già risalente giurisprudenza di questa Corte – hanno affermato i giudici –  ha affrontato la questione della estensibilità ai concorrenti delle circostanze di natura soggettiva, precisando che la circostanza aggravante comune del nesso teleologico (che ha natura soggettiva e trova fondamento nella consapevole accettazione della commissione di un altro reato) è pienamente compatibile con il dolo indiretto nella forma del dolo eventuale (Sez. 1, n. 9068 del 07/06/1979, dep. 29/10/1979, La Neve, Rv. 143298; Sez. 6, n. 10711 del 12/10/1984, dep. 01/12/1984, Esposito, Rv. 166916).

La giurisprudenza di legittimità, inoltre, con riguardo alla circostanza aggravante prevista per il delitto di omicidio dall’art. 577 c.p., comma 1, n. 4, (aver commesso il fatto per motivi abietti o futili ovvero adoperando sevizie o agendo con crudeltà verso le persone), pur ribadendo la sua natura soggettiva, tuttavia, non l’ha ritenuta affatto preclusiva alla sua estensione al concorrente che, con il proprio volontario contributo, abbia dato adesione alla realizzazione dell’evento, rappresentandosi e condividendo gli sviluppi dell’azione esecutiva posta in essere dall’autore materiale del delitto e, perciò, maturando e facendo propria la particolare intensità del dolo che abbia assistito quest’ultima.

Tra i precedenti conformi v. Sez. I, n. 6775 del 28/01/2005, dep. 22/02/2005, in Riv. Pen. 2005, p. 1261 secondo cui «la natura soggettiva della circostanza aggravante prevista per il delitto di omicidio dall’art. 577 c.p., comma primo, n. 4 (aver commesso il fatto per motivi abietti o futili ovvero adoperando sevizie o agendo con crudeltà verso le persone) non preclude la sua estensione al concorrente che, con il proprio volontario contributo, abbia dato adesione alla realizzazione dell’evento, rappresentandosi e condividendo gli sviluppi dell’azione esecutiva posta in essere dall’autore materiale del delitto e, perciò, maturando e facendo propria la particolare intensità del dolo che abbia assistito quest’ultima» nonché Sez. I, n. 13596 del 28/09/2011, dep. 12/04/2012 secondo cui «la circostanza aggravante dei motivi abietti e futili, pur avendo natura soggettiva, è estensibile al concorrente che, con il proprio volontario contributo, abbia dato adesione alla realizzazione dell’evento, rappresentandosi e condividendo gli sviluppi dell’azione esecutiva posta in essere dall’autore materiale del delitto e, perciò, maturando e facendo propria la particolare intensità del dolo che abbia assistito quest’ultima

In forza della logica applicazione di tali condivisi principi – conclude la Corte – la circostanza soggettiva dei futili motivi è da ritenere fondatamente estesa al concorrente che abbia aderito con il suo comportamento volontario alla realizzazione dell’evento.

Redazione Giurisprudenza Penale

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