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Approvato il provvedimento sullo scambio elettorale politico-mafioso

senatoNella seduta del 16 aprile, con 191 voti favorevoli, 32 contrari e 18 astenuti, il Senato ha approvato definitivamente il provvedimento sullo scambio elettorale politico-mafioso (ddl n. 948-B).

Questo il testo del nuovo art. 416-ter c.p. (Scambio elettorale politico-mafioso): 

«Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’art. 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.»

La pena detentiva prevista per il reato, dunque, prevede un minimo di 4 anni e un massimo di 10 anni, mentre nel testo uscito precedentemente dal Senato la pena era di 7 anni nel minimo e 12 nel massimo.

Nei giorni scorsi il Procuratore nazionale Antimafia, Franco Roberti, si era detto soddisfatto quando lo stesso testo era passato alla Camera: «Abbiamo una norma perfetta e veramente utile a contrastare lo scambio tra politica e mafia». Positiva era stata anche la reazione di Raffaele Cantone, presidente dell’Autorità anticorruzione, che aveva affermato: «Credo che sia una legge fatta molto bene. Il testo è stato migliorato e punisce quello che deve essere punito, e cioè lo scambio delle promesse fra mafiosi e candidati»

Redazione Giurisprudenza Penale

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