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Silvio Berlusconi: incandidabilità e interdizione possono coesistere

3Cassazione Penale, Sez. III, 14 aprile 2014 (ud. 18 marzo 2014), n. 16206
Presidente Squassoni, Relatore Grillo, P.G. Policastro

Con la sentenza numero 16206 (depositata il 14 aprile 2014) la terza sezione penale della Corte di Cassazione, pronunciandosi in ordine alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici nei confronti dell’ex premier Silvio Berlusconi, ha affrontato preliminarmente la questione relativa alla asserita incompatibilità rispetto alle norme CEDU della c.d. doppia sanzione” subita dall’ex premier per effetto della condanna penale e delle disposizioni contenute nella c.d. “Legge Severino”.

I legali dell’ex premier, infatti, avevano chiesto alla Corte di sospendere il procedimento e trasmettere gli atti alla corte Europea di Strasburgo affinché valutasse se siano cumulabili le sanzioni sull’incandidabilità riviste dalla legge Severino e l’interdizione stessa producendo in sede di discussione la sentenza del 4 marzo 2014 della Corte Europea dei diritti dell’uomo relativa alla causa Grande Stevens c. Italia.

Il tema proposto dalla difesa – osserva la Corte – muove dalla scontata applicabilità alla fattispecie in esame dei principi elaborati dalla CEDU nella citata sentenza: tuttavia, senza soffermarsi sui contenuti di tale decisione, quel che può rilevarsi è l’inconfigurabilità – nell’ambito del processo oggetto del presente ricorso – della asserita violazione del principio del “ne bis in idem” che, invece, costituisce uno dei punti nodali della decisione Europea.

La Corte di Strasburgo, infatti, basandosi su una duplicità di procedimenti (uno di natura formalmente amministrativa, ma sostanzialmente ritenuto di carattere penale per la severità ed afflittività delle sanzioni irrogate e l’altro di natura propriamente penale), ha ritenuto violato il principio secondo il quale nessuno può essere giudicato due volte per la stessa (presunta) violazione. La vicenda sottoposta all’esame di questo Supremo Collegio è del tutto diversa, oltre che eccentrica rispetto al tema in discussione, di guisa che le pur articolate considerazioni svolte con dovizia di argomentazioni dalla difesa del ricorrente non sono pertinenti al caso sottoposto all’esame di questa Corte.

L’incandidabilità è prevista sia dal codice penale (art. 28 comma 2 par. 1) che dalla c.d. “legge Severino (art. 15): in particolare il comma 2 dell’art. 15 statuisce che l’incandidabilità “produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall’applicazione della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici“.

In conclusione, l’interpretazione data dal ricorrente a tale disposizione postulerebbe il cumulo dell’incandidabilità con la sanzione accessoria penale delineata dall’art. 28 c.p., con evidente, indebita amplificazione degli effetti limitativi dei diritti del ricorrente che determinerebbe, pertanto, la denunciata violazione del principio. Tuttavia, tale esegesi normativa non risulta condivisibile, profilandosi, di contro, come più corretta (anche perchè più coerente con i principi costituzionali) una diversa interpretazione secondo la quale non di cumulo si tratta, ma di due misure (perdita dell’elettorato attivo e passivo, come statuito dall’art. 28 c.p., e incandidabilità D.Lgs. n. 235 del 2012, ex art. 15) che ben possono essere applicate contestualmente, avendo come riferimento fonti normative diverse.

In altri termini, per effetto della decisione del Senato ed in applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 235 del 2012, il ricorrente B.S. ha perduto per la durata di sei anni con decorrenza dal 27 novembre 2013 il proprio diritto di elettorato attivo e passivo. La perdita del medesimo diritto derivante dalla disposizione codicistica in tema di interdizione dai pubblici uffici, ha durata biennale decorrente dalla data in cui diviene definitiva la sanzione accessoria. E tuttavia, per tale arco temporale, la limitazione dei diritti di elettorato dell’imputato è unica, pur essendo diverse le fonti normative di riferimento: il che esclude il prospettato cumulo delle sanzioni che rende, dunque, del tutto superfluo il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE.

Dunque, la sanzione penale accessoria dell’interdizione e l’incandidabilità sono due misure ”che ben possono essere applicate contestualmente, avendo come riferimento fonti normative diverse”.

Redazione Giurisprudenza Penale

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