Le Sezioni Unite su reformatio in peius e reato continuato (Sez. Un. 16208/2014)
Cassazione Penale, Sezioni Unite, 14 aprile 2014 (ud. 27 marzo 2014), n. 16208
Presidente Santacroce, Relatore Macchia
Sono state depositate il 14 aprile 2014 le motivazioni della sentenza numero 16208 delle Sezioni Unite in tema di reformatio in peius.
Ricordiamo al lettore che si era giunti al vaglio delle Sezioni Unite poichè nel maggio del 2013, attraverso l’ordinanza numero 21603 (clicca qui per scaricare il testo dell’ordinanza di rimessione), la quarta sezione penale della Cassazione aveva rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto:
«Se viola il divieto di reformatio in peius ex art. 597 cod. proc. pen. il giudice di rinvio che, individuata la violazione più grave ex art. 81 cpv. cod. pen. in conformità a quanto stabilito nella sentenza della Corte di cassazione, apporti per uno dei reati in continuazione un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore».
Il 27 marzo 2014 si è tenuta l’udienza davanti alle Sezioni Unite ed è stata fornita la seguente risposta: «Negativa».
Il 14 aprile 2014 sono state depositate le motivazioni. La Corte di cassazione, in particolare, ha affermato che:
- Non viola il divieto di “refomatio in peius” previsto dall’art. 597 cod. proc. pen., il giudice dell’impugnazione (nella specie, il giudice di rinvio) che, in relazione al reato continuato, nella specifica ipotesi in cui muta la struttura dello stesso, ad esempio perché, nel nuovo giudizio, il reato satellite diventa quello più grave o perché cambia la qualificazione giuridica di quest’ultimo, apporta per uno dei fatti unificati dall’identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore;
- L’irrevocabilità della decisione del giudice di legittimità sulla responsabilità penale e sulla qualificazione giuridica dei fatti ascritti all’imputato, anche quando consegue ad annullamento con rinvio limitatamente ai fini della determinazione della pena, esclude, a norma dell’art. 2, quarto comma, cod. pen., che la successiva entrata in vigore di una legge modificativa più favorevole possa trovare applicazione nelle ulteriori fasi del giudizio. (Fattispecie relativa ai limiti di operatività della legge 6 novembre 2012, n. 190, nella parte in cui ha introdotto la distinzione tra concussione ed induzione indebita).