La tutela del bene giuridico onore. Profili problematici in tema di ingiuria e diffamazione (Tesi di laurea)
Prof. Relatore: Stefano Canestrari
Ateneo: Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna
Anno accademico: 2011/2012
L’onore, il decoro e la reputazione rappresentano dei fondamentali aspetti dell’esplicazione della persona umana e, come tali, sono tutelati all’interno dell’ordinamento giuridico italiano, sia a livello costituzionale, che civile e penale. In codesta trattazione, pertanto, si analizzerà la portata delle disposizioni normative penali di cui agli art. 594 e 595 c.p., ossia la fattispecie di reato dell’ingiuria (art. 594 c.p.), in cui il bene protetto è rappresentato dall’onore e dal decoro, nonché quella della diffamazione (art. 595 c.p.), con cui si intende tutelare la reputazione, tributata ad un soggetto nella comunità sociale di riferimento.
In particolare, dopo aver esaminato i profili inerenti i reati de quo, nonché i loro elementi costitutivi, ci si soffermerà sulla diffamazione nella sua forma generica o in quella più grave commessa con il mezzo della stampa, ove a causa della particolare diffusività del mezzo utilizzato per diffamare, l’offesa e la conseguente lesione dei diritti della personalità del soggetto passivo, determina un danno maggiore, rispetto alla diffamazione semplice. L’esigenza di informazione supportata dal diritto costituzionalmente garantito della libertà di manifestazione del pensiero, di cui all’art. 21 Cost., deve contemperarsi con l’altrui diritto alla reputazione, onore e decoro, sanzionando gli abusi che in determinati casi vengono perpetrati attraverso la carta stampata.
La particolare attenzione che verrà posta sul reato di diffamazione a mezzo stampa perviene dalla circostanza che in tale ambito si determina una collisione fra diritti costituzionalmente garantiti, quali l’intangibilità del proprio onore e della propria reputazione, tutelati dall’art. 2 Cost., e la libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall’art. 21 Cost. e nel cui ambito è ricompreso, peraltro, il diritto di cronaca. La circostanza che tale ultimo diritto sia ricompreso nell’alveo della libertà di manifestazione del pensiero, non deve far ritenere che tutte le manifestazioni del pensiero possano costituire informazione. La dottrina e la giurisprudenza, infatti, sono costantemente ed inevitabilmente alla ricerca di un giusto punto di equilibrio e di bilanciamento fra la tutela dell’onore e della reputazione di un soggetto e la necessità di soddisfare le esigenze di informazione dei consociati, che deve necessariamente tener conto anche della notevole diffusione di nuovi mezzi di comunicazione.
Degli importanti spunti di riflessione saranno effettuati sulle diverse forme di estrinsecazione della libertà di espressione quale ad esempio, il diritto di cronaca giornalistica e sulla conseguente esigenza di tutelare la funzione sociale del suddetto diritto, seppur nel rispetto dei limiti che lo stesso necessariamente incontra nel nostro sistema giuridico. Ed è proprio su questo tema che si è incentrato il dibattito dottrinale e giurisprudenziale, teso ad individuare nella verità, pertinenza e continenza, i limiti alla libertà di stampa, al fine di garantire il rispetto dell’onore e della reputazione altrui.
Pertanto, nella presente analisi, dopo aver effettuato una necessaria premessa sulla portata normativa delle disposizioni in materia dei delitti contro l’onore, si procederà ad esaminare quelle che sono le scriminanti tipiche del reato di diffamazione ed, in particolare, il diritto di cronaca, il diritto di critica e la satira. Tali diritti, infatti, se esercitati nel rispetto dei limiti della verità, continenza e pertinenza, sono in grado, ai sensi dell’art. 51 c.p., di svolgere una funzione scriminate rispetto alla condotta di coloro che, nell’esercizio della manifestazione del pensiero, possano ledere l’altrui reputazione, onore e dignità. Per tale motivo occorrerà valutare, con particolare attenzione, fin dove il giornalista, colui che fa satira ed il critico possano spingersi, affinché possa trovare applicazione la scriminante de qua e non configurarsi, quindi, alcuna responsabilità penale a loro carico.
Altro aspetto meritevole di specifica attenzione, che si è reso necessario analizzare, è rappresentato dalla figura del direttore responsabile di una testata giornalistica e della responsabilità colposa o dolosa in cui lo stesso può incorrere.