Rogo Thyssen Krupp, la sentenza della Cassazione: escluso il dolo eventuale
Era prevista per il 24 aprile 2014, l’udienza davanti alle Sezioni Unite sul caso Thyssen Krupp relativo alla tragedia avvenuta nell’acciaieria di Torino dove, nel dicembre 2007, persero la vita sette operai.
Le tappe della vicenda processuale sono ormai note: in primo grado, il 14 novembre 2011, con una sentenza che il Procuratore Raffaele Guariniello definì “storica”, la Corte d’Assise di Torino condannava diversi dirigenti della Thyssen Krupp per omicidio volontario nella forma attenuata del dolo eventuale stabilendo condanne a 16 anni e 6 mesi per l’amministratore delegato Harald Esphenhahn e pene tra i 13 anni e mezzo e i 10 anni e 10 mesi per altri 5 dirigenti dello stabilimento di Torino. In appello, nel febbraio 2013, la prima sezione della Corte di Assise di Appello di Torino riduceva le condanne (l’amministratore delegato, in particolare, si vedeva ridurre la pena da 16 anni e mezzo a dieci anni) respingendo la tesi del dolo eventuale e qualificando le condotte degli imputati nei termini di omicidio colposo aggravato dalla colpa cosciente (o con previsione) ex art. 61 n.3 c.p.
Il 29 novembre 2013, il Primo Presidente della Corte di Cassazione Giorgio Santacroce, alla luce dell’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sui i criteri di demarcazione della figura del dolo eventuale e della colpa cosciente – questione, evidentemente, ritenuta rilevante ai fini della decisione da assumere – oltre che per la speciale importanza delle questioni implicate dai ricorsi, li assegnava ex art. 610 c. 2 c.p.p alle Sezioni Unite. Nello specifico, veniva formulato il seguente quesito: «Se la irragionevolezza del convincimento prognostico dell’agente circa la non verificazione dell’evento comporti la qualificazione giuridica dell’elemento psicologico del delitto in termini di dolo eventuale».
Nel primo pomeriggio di oggi, il sostituto procuratore generale della Cassazione Carlo Destro, nella sua requisitoria, ha sostenuto la tesi della colpa cosciente: «I manager e i dirigenti chiamati a rispondere della morte dei sette operai facevano affidamento sulla capacità dei lavoratori di bloccare gli incendi. Chi agisce nella speranza di evitare un evento evidentemente, se l’evento si verifica, non può averlo voluto».
In tarda serata arriva il verdetto delle Sezioni Unite che hanno confermato la responsabilità degli imputati per omicidio colposo (esclusa, quindi, l’ipotesi di omicidio volontario nella forma del dolo eventuale) ma hanno annullato una parte della sentenza di appello rinviando ad altra sezione della Corte d’assise d’Appello di Torino per la rideterminazione delle pene. Sono, dunque, divenute irrevocabili le parti della sentenza relative alla responsabilità degli imputati in ordine al reato di omicidio colposo.
Questo il dispositivo della sentenza:
Naturalmente, per conoscere le argomentazioni dei giudici si dovrà attendere il deposito delle motivazioni.
***
AGGIORNAMENTO: il 18 settembre 2014 sono state depositate le motivazioni delle Sezioni Unite