Sulla applicabilità della attenuante ex art. 62 n. 6 c.p. (seconda parte) al tentativo
Cassazione Penale, Sez. I, 8 aprile 2014 (ud. 14 marzo 2014), n. 15745
Presidente Giordano, Relatore Locatelli, P.G. Aniello
Depositata l’8 aprile 2014 la pronuncia numero 15745 della prima sezione penale sulla applicabilità, alla fattispecie tentata, della circostanza attenuante comune prevista dall’art. 62 n. 6 c.p. seconda parte (l’essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell’ultimo capoverso dell’articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato).
In materia di reato tentato, l’attività volontariamente posta in essere dall’agente dopo il “tentativo compiuto“, finalizzata ad impedire l’evento consumativo del reato, è considerata dall’art. 56 c.p., comma 4, quale circostanza attenuante ad effetto speciale; la circostanza attenuante comune prevista dall’art. 62 n. 6 c.p. seconda ipotesi, è applicabile in favore del soggetto che, dopo la commissione del reato, si adopera per elidere od attenuare le conseguenze dannose o pericolose, riferibili al bene tutelato dalla norma incriminatrice, diverse da quelle patrimoniali contemplate nella prima parte dell’art. 62 n. 6 c.p.
Dunque, in base al principio di specialità stabilito dall’art. 15 c.p., le due circostanze attenuanti – che regolano la stessa materia – hanno ambiti applicativi autonomi e non sovrapponibili:
- il “recesso attivo” previsto dall’art. 56 c.p., comma 4, opera in riferimento ai delitti tentati, accordando un trattamento premiale speciale (riduzione della pena da un terzo alla metà) in favore dell’agente che, dopo aver realizzato un “tentativo compiuto“, pone volontariamente in essere condotte che impediscono il verificarsi dell’evento consumativo del reato;
- la circostanza attenuante comune (comportante la riduzione ordinaria sino ad un terzo della pena) prevista dall’art. 62 n. 6 c.p. seconda ipotesi opera in riferimento alle condotte riparatorie, spontanee ed efficaci, attuate dopo che la consumazione del reato è avvenuta, dirette ad elidere o attenuarne le conseguenze dannose o pericolose.
Peraltro – prosegue la Corte – la circostanza di cui all’art. 62 n. 6 c.p. non risulta applicabile ai reati produttivi di conseguenze irreversibili e non rimediabili dall’agente, quale il reato di omicidio (in senso conforme, sulla applicabilità della circostanza attenuante prevista dall’art. 62 n. 6 c.p. seconda ipotesi, ai soli reati consumati, Sez. 1^, n. 40936 del 08/10/2009, Amato De Serpis, Rv. 245560; sulla inapplicabilità della circostanza attenuante prevista dall’art. 62 n. 6 c.p. seconda ipotesi, ai reati, quali l’omicidio, che distruggono irreversibilmente il bene giuridico protetto, Sez. 1^, n. 34342 del 11/05/2005, Solpasso, Rv. 232495).