Concorso in associazione mafiosa: intraneità ed estraneità – Cass. Pen. 16958/2014
Cassazione Penale, sez. VI, 16 aprile 2014 (ud. 8 gennaio 2014), n. 16958.
Presidente Agrò, Estensore Leo, P.G. Viola
Si segnala la sentenza della Cassazione Penale, n. 16958/2014, in quanto – in ossequio ai principi consolidati – rammenta la linea di confine tra contiguità ed appartenenza al fenomeno mafioso. Censurando la tesi del Tribunale del Riesame, il quale aveva definito il concorso esterno in associazione mafiosa come “partecipazione nana” all’associazione, il Giudice della Nomofilachia ribadisce l’insegnamento oramai accreditato in tema di distinzione tra intraneità ed estraneità rispetto al sodalizio mafioso.
La S.C. evidenzia la netta alternatività tra l’essere membro dell’associazione criminale, il che dà vita alla partecipazione ad essa, e l’essere concorrente extraneus. Definendo il concorso esterno come forma minima di “partecipazione”, si crea un pericoloso overlapping concettuale, che rischia di far perdere di vista i netti confini tra le figure in questione.
La partecipazione al sodalizio si fonda su un patto criminale che genera “prestazioni reciproche”. Il membro si impegna ad essere permanentemente disponibile nei confronti dell’associazione, al fine di perseguirne i fini. La sua condotta è dunque a forma vincolata, in quanto si fonda necessariamente e strettamente sulla propria ‘messa a disposizione’, potendo tutt’al più considerarsi “a forma libera” il tipo di prestazione promessa all’associazione, in quanto successivamente potrà essere concretizzata con modalità o in vesti non predeterminate all’atto della sigla del pactum.
Dal punto di vista soggettivo, l’associato vuole essere parte del tessuto associativo e contestualmente intende consentire il mantenimento in vita e l’evoluzione dell’associazione mafiosa. L’associazione, contestualmente, inserisce il soggetto nelle maglie della consorteria mafiosa subordinatamente ad una espressione di volontà conforme dei propri soggetti apicali, mediante fatti concludenti o mediante riti formali di inclusione, divenendo dunque fondamentale individuare i dati fattuali capaci di provare che si sia verificato effettivamente l’inserimento dell’associato nel gruppo criminale.
Nel concorso esterno si assiste ad un fenomeno di relazione senza inclusione, vale a dire la vicinanza al gruppo mafioso a cui non si accompagni il “fagocitamento” dell’agente nelle maglie operative interne al sodalizio.
Tale relazione tra extraneus ed associazione deve poi essere connotata dal compimento – da parte del primo – di uno o più contributi teleologicamente volti al mantenimento e/o al rafforzamento dell’associazione, nel suo complesso o limitatamente ad un suo singolo ramo operativo/territoriale, nonché alla realizzazione anche parziale del programma criminoso della stessa.