Minorenni: per l’abbreviato a seguito di giudizio immediato la competenza è del giudice collegiale
Cassazione Penale, Sezioni Unite, 5 maggio 2014 (ud. 27 febbraio 2014), n. 18292
Presidente Santacroce, Relatore Conti, P.G. Destro
Depositate il 5 maggio 2014 le motivazioni della pronuncia numero 18292 delle Sezioni Unite in ordine alla competenza per il giudizio abbreviato, instaurato a seguito di decreto di giudizio immediato, nel caso di imputati minorenni.
Come avevamo anticipato, infatti, il 18 dicembre 2013 con l’ordinanza numero 51141 (per scaricare l’ordinanza di rimessione clicca qui) era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto:
“Se nel procedimento a carico di imputati minorenni, la competenza per il giudizio abbreviato, instaurato a seguito di decreto di giudizio immediato, spetti al giudice per le indagini preliminari ovvero al giudice dell’udienza preliminare nella composizione collegiale, prevista dall’art. 50 bis del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12.”.
Il 27 febbraio 2014, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha risposto al quesito fornendo la seguente soluzione: spetta al giudice dell’udienza preliminare nella composizione collegiale. La Corte ha quindi aderito alla tesi esposta nella stessa ordinanza di rimessione secondo cui sarebbe corretto ritenere che debba essere il G.U.P. (Tribunale per i minorenni nella composizione prevista per l’udienza preliminare: organo collegiale formato da due giudici onorari e un solo magistrato togato) e non il G.I.P. (magistrato togato, organo monocratico) a dover giudicare nel caso di giudizio abbreviato instaurato a seguito di giudizio immediato di un minorenne.
Il 5 maggio 2014 sono state depositate le motivazioni con le quali è stato affermato il seguente principio di diritto:
“Nel processo penale a carico di imputati minorenni la competenza per il giudizio abbreviato, sia esso instaurato nell’ambito della udienza preliminare o a seguito di decreto di giudizio immediato, spetta al giudice nella composizione collegiale prevista dall’art. 50-bis, comma 2, dell’ordinamento giudiziario“.
Alla via esegetica che contrappone la fisionomia monocratica del g.i.p. a quella collegiale del g.u.p. minorile nell’ambito dell’identico munus di giudizio – afferma la Corte – si deve preferire quella che trae risolutiva ragione dalla simmetria della funzione che il giudice esplica in sede di giudizio abbreviato, che non vi è ragione che sia diversificata sulla base di accidenti procedurali che non incidono sui poteri decisori e per di più derivano da scelte che possono dipendere da valutazioni discrezionali del pubblico ministero: è, infatti, il peculiare “contenuto decisorio” degli esiti del giudizio abbreviato che impone la composizione collegiale dell’organo giudicante, non la sede formale in cui questi si innestano.