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Reato continuato: la tossicodipendenza è solo uno degli indici del medesimo disegno criminoso

Cassazione Penale, Sez. I, 30 aprile 2014 (ud. 4 aprile 2014), n. 18242
Presidente Cortese, Relatore Vecchio, P.G. Stabile (concl. conf.)

Massima

La consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza rappresenta soltanto uno degli indici alla stregua dei quali deve essere compiuto, ad opera del giudice della esecuzione, l’accertamento della continuazione e, dunque, non è condizione sufficiente – in carenza di ulteriori elementi concordanti –  ai fini del riconoscimento della continuazione.

Il commento

1. Si segnala la pronuncia numero 18242 della prima sezione, depositata il 30 aprile 2014, in tema di reato continuato con la quale i giudici si sono pronunciati – aderendo al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità – in ordine alla possibilità per il giudice di presumere la sussistenza del medesimo disegno criminoso dallo stile di vita dell’imputato improntato ad una abitualità delittuosa.

2. La questione, come è noto, si è posto alla attenzione della giurisprudenza con riferimento al caso di più reati commessi da soggetti in stato di tossicodipendenza a partire dal 2006, quando l’art. 4-vicies della legge 21 febbraio 2006, n. 49 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 febbraio 2006) ha modificato l’art. 671 c.p.p. (applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato) aggiungendo il periodo conclusivo secondo cui «fra gli elementi che incidono sull’applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza».
Da subito ci si è interrogati sul significato da attribuire all’espressione «elementi che incidono sull’applicazione della disciplina del reato continuato»: in particolare, ci si è interrogati sulla possibilità per il giudice di accertare il medesimo disegno criminoso – e, di conseguenza, riconoscere l’istituto della continuazione – esclusivamente dalla attività illecita (spesso reati contro il patrimonio) commessa dal soggetto tossicodipendente finalizzata a reperire il denaro necessario per l’acquisto di sostanza stupefacente.
Tendenzialmente la giurisprudenza ha sempre negato potesse operare una simile presunzione e, con la pronuncia in annotazione, i giudici della prima sezione non si sono discostati da tale insegnamento.

3. Anche la vicenda in esame vedeva come imputato un soggetto tossicodipendente che si era visto respingere la richiesta di riconoscimento della continuazione tra i reati per i quali aveva riportato condanna, sulla base della circostanza tale per cui l’interessato non aveva offerto la dimostrazione nè della condizione di tossicodipendenza, nè della correlazione tra la condizione de qua e la perpetrazione dei reati.
La Corte, dopo aver ricordato che con la legge 21 febbraio 2006, n. 49, art. 4 il legislatore ha inteso attribuire rilevanza alla «consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza» ai fini dell’accertamento della continuazione in executivis – e che, pertanto, la circostanza deve formare oggetto di specifico scrutinio a opera del giudice della esecuzione – osserva, tuttavia, come la giurisprudenza  abbia nettamente escluso che la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza sia condizione sufficiente ai fini del riconoscimento della continuazione, in carenza di ulteriori elementi concordanti.
In senso conforme v. Cass. Pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-05-2012) 21-06-2012, n. 24675 secondo cui «allorquando l’interessato deduca con la sua istanza di essere dedito all’uso di sostanza stupefacente e prospetti che l’attività illecita perpetrata era finalizzata a reperire denaro per l’acquisto di sostanza stupefacente per uso proprio, il giudice della esecuzione, nel deliberare in ordine al riconoscimento della continuazione, deve verificare che i reati siano frutto della medesima, preventiva risoluzione criminosa, tenendo conto in tale valutazione se il condannato, in concomitanza della relativa commissione, era tossicodipendente e se il suddetto stato ebbe ad influire sulla commissione delle condotte criminose»;
Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-10-2012) 21-12-2012, n. 49844 secondo cui «in tema di reato continuato, a seguito della modifica dell’art. 671, comma primo, cod. proc. pen. ad opera della L. n. 49 del 2006, nel deliberare in ordine al riconoscimento della continuazione il giudice deve verificare che i reati siano frutto della medesima, preventiva risoluzione criminosa, tenendo conto se l’imputato, in concomitanza della relativa commissione, era tossicodipendente, se il suddetto stato abbia influito sulla commissione delle condotte criminose alla luce di specifici indicatori quali a) la distanza cronologica tra i fatti criminosi; b) le modalità della condotta; c) la sistematicità ed abitudini programmate di vita; d) la tipologia dei reati; e ) il bene protetto; f) l’omogeneità delle violazioni; g) le causali; h) lo stato di tempo e di luogo; i) la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza»;
Cass. Pen. Sez. I, Sent., (ud. 13-10-2010) 05-11-2010, n. 39287 secondo cui «la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza non è una condizione sufficiente ai fini del riconoscimento della continuazione, in mancanza di altri elementi concordanti»;
Cass. Pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-04-2011) 20-05-2011, n. 20144 secondo cui «nel deliberare in ordine al riconoscimento della continuazione, il giudice dell’esecuzione verifica che i reati siano frutto della medesima, preventiva risoluzione criminosa, valutando se il condannato, in concomitanza della relativa commissione, era tossicodipendente, e se il suddetto stato aveva influito sulla commissione delle condotte delittuose»;
Cass. Pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-07-2010) 13-09-2010, n. 33518 secondo cui «in tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, lo “status” di tossicodipendente può essere preso in considerazione per giustificare l’unicità del disegno criminoso con riferimento ai reati che siano collegati e dipendenti dallo stato di tossicodipendenza, sempre che sussistano anche le altre condizioni per la sussistenza della continuazione»;
Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-02-2010) 19-03-2010, n. 10797 secondo cui «in tema di reato continuato, a seguito della modifica dell’art. 671, comma primo, cod. proc. pen. ad opera della L. n. 49 del 2006, lo stato di tossicodipendenza, pur non comportando automaticamente il riconoscimento dell’unicità del disegno criminoso, può giustificarlo con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti a tale stato, sempre che sussistano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione».
Ciò posto – conclude la Corte – la succitata circostanza neppure costituisce condizione necessaria ai fini dell’accertamento della continuazione: più semplicemente, la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza rappresenta soltanto uno degli indici alla stregua dei quali deve essere compiuto a opera del giudice della esecuzione l’accertamento della continuazione».

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