Concorso dell’extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione
Cassazione Penale, Sez. V, 16 gennaio 2014 (ud. 12 novembre 2013), n. 1706
Presidente Ferrua, Relatore Bruno
Depositata il 16 gennaio 2014 la pronuncia numero 1706 della quinta sezione in tema di concorso dell’extraneus nel reato proprio.
In tema di concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione – scrivono i giudici – il dolo dell’extraneus nel reato proprio dell’amministratore, consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell’intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni del creditore, non essendo richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società.
Ne consegue che ogni atto distrattivo assume rilievo ai sensi dell’art. 216 della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942) in caso di fallimento, indipendentemente dalla rappresentazione di quest’ultimo che non costituisce l’evento del reato, invece coincidente con la lesione dell’interesse patrimoniale della massa. In tal senso, invero, se la conoscenza dello stato di decozione costituisce dato significativo della consapevolezza del terzo di arrecare danno ai creditori, ciò non significa che non possa ricavarsi da diversi fattori, quali la natura fittizia o l’entità dell’operazione che incide negativamente sul patrimonio della società.
In senso conforme v. Cass. Sez. 5, n. 16579 del 24/03/2010, Rv. 246879; id. Sez. 5, n. 9299 del 13/01/2009, Rv. 243162 secondo cui in tema di concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo dell'”extraneus” consiste nella volontarietà dell’apporto alla condotta dell'”intraneus”, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo necessaria la specifica conoscenza del dissesto della società.