ARTICOLIDIRITTO PENALELegilsazione speciale

Sul concorso tra art. 217 e art. 220 L. Fall. – Cass. Pen. 21303/2014

Cassazione Penale, Sez. V, 26 maggio 2014 (ud. 11 aprile 2014), n. 21303
Presidente Savani, Relatore Micheli, P.G. Fraticelli

Depositata il 26 maggio 2014 la pronuncia numero 21303 relativa al rapporto tra le fattispecie di reato di cui all’art. 217 (Bancarotta semplice) e quella di cui all’art. 220 (Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito) L. Fall.

La Corte, in particolare, ha accolto il ricorso della difesa (secondo cui l’omesso deposito del bilancio nei termini di legge rappresenterebbe una violazione da ritenere assorbita nella condotta di omessa tenuta delle scritture contabili in genere) affermando come nella giurisprudenza di legittimità sia ormai consolidato l’orientamento secondo cui “la previsione di cui alla L. Fall., art. 217, che punisce l’omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili, ricomprende in sè – come norma di più ampia portata la cui sanzione, più grave, ne esaurisce l’intero disvalore oggettivo e soggettivo – anche la previsione di cui agli artt. 220 e 16 n. 3 della medesima legge, e ciò in quanto una volta accertata la mancata tenuta delle scritture risulta inesigibile l’obbligo, da queste ultime norme penalmente sanzionato, di consegna delle stesse al curatore fallimentare” (Cass., Sez. 5^, n. 5504 del 05/12/2005, Fasano, Rv 233756).

Il medesimo principio era stato affermato, per converso, da una più recente pronuncia della quinta sezione (Cassazione Penale, Sez. V, 10 dicembre 2013, ud. 25 giugno 2013, n. 49789 con commento di Silvestri) dove si legge che “il reato di inosservanza dell’obbligo di deposito delle scritture contabili, previsto dalla L. Fall., art. 220, e art. 16, n. 3, concorre con quelli di bancarotta fraudolenta documentale, di cui alla L. Fall., art. 216, comma 1, n. 2), e di bancarotta semplice documentale, di cui alla L. Fall., art. 217, comma 2, tutte le volte in cui la condotta di bancarotta non consista nella sottrazione, distruzione ovvero nella mancata tenuta delle scritture contabili, ma nella tenuta irregolare o incompleta delle stesse ovvero in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari”.

Questo, in conclusione, il principio di diritto affermato dalla Corte:

Il reato ex art. 220 della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942) deve ritenersi assorbito nel reato di bancarotta semplice documentale. La previsione di cui all’art. 217 della citata legge, invero, ricomprende in sé anche la previsione di cui agli artt. 220 e 16, n. 3, dello stesso testo normativo, in quanto una volta accertata la mancata tenuta delle scritture, risulta inesigibile l’obbligo da queste ultime norme penalmente sanzionato, di consegna delle stesse al curatore fallimentare.

Redazione Giurisprudenza Penale

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