Kabobo: le motivazioni del GUP di Milano
Pubblichiamo, in considerazione dell’interesse mediatico della vicenda, le motivazioni della sentenza con cui, lo scorso 15 aprile, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano ha condannato a 20 anni di reclusione Adam Kabobo, il ghanese che l’11 maggio 2012 ha ucciso con un piccone tre passanti.
Quanto al trattamento sanzionatorio dell’imputato, gli è stata riconosciuta l’attenuante della seminfermità mentale «tenuto conto della gravità della patologia accertata» ma non le attenuanti generiche invocate dalla difesa non solo perché – scrive il giudice – «dall’andamento complessivo della vicenda non emerge alcun profilo che possa essere valorizzato in vista della concessione» di tali attenuanti, ma anche perché «la condizione di emarginazione sociale e culturale dell’imputato è già stata infatti valutata, quale concausa della patologia mentale riscontrata, nel riconoscimento della seminfermità mentale ed è già stata quindi oggetto di adeguata considerazione ai fini della quantificazione della pena».
«La condizione di stress derivante dalla lotta per la sopravvivenza ha inciso sulla patologia di base, aggravando la sintomatologia delirante e allucinatoria e la compromissione cognitiva». Non a caso – ricorda il giudice – Kabobo in sede di interrogatorio ha «espresso chiaramente il suo stato di rabbia verso un mondo che non lo accoglieva, non gli prestava aiuto e non soddisfaceva neppure le sue primarie esigenze di vita». «E’ evidente – scrive il giudice nelle motivazioni della sentenza – che per quanto la malattia abbia svolto un ruolo significativo nella condotta complessiva dell’imputato, egli ha tuttavia conservato la capacità di comprendere il valore e il significato del suo comportamento e di agire di conseguenza».
Sulla pena di anni trenta di reclusione – si precisa in sentenza – deve applicarsi la diminuente di un terzo per il rito abbreviato.