D.lgs. 231/2001: in tema di confisca nel caso di reati tributari da parte del legale rappresentante
Cassazione Penale, Sez. III, 3 giugno 2014 (ud. 30 ottobre 2013), n. 22922
Presidente Teresi, Relatore Orilia, P.G. Izzo
Si segnala la pronuncia numero 22922, depositata il 3 giugno 2014, in tema di responsabilità degli enti, con la quale la terza sezione ha preso nuovamente posizione in ordine al tema del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 19 comma 2 D.lgs. 231/2001 nei confronti di beni di una persona giuridica per le violazioni tributarie commesse dal legale rappresentante.
Con la sentenza in annotazione, in particolare, il Collegio ha ritenuto di discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale alla luce del quale, in ragione del fatto che gli artt. 24 e ss., del citato D.Lgs., non prevedono i reati fiscali tra le fattispecie in grado di giustificare l’adozione del provvedimento, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, previsto dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art.19, comma 2, non può essere disposto sui beni immobili appartenenti alla persona giuridica ove si proceda per le violazioni finanziarie commesse dal legale rappresentante della società, con esclusione dell’unica ipotesi in cui la struttura aziendale costituisca un apparato fittizio utilizzato dal reo per commettere gli illeciti. In tal senso (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25774 del 14/06/2012 Cc. dep. 04/07/2012 Rv. 253062).
Il tema del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di beni di una persona giuridica per le violazioni tributarie commesse dal legale rappresentante – si legge nelle motivazioni – è stato infatti affrontato dalle sezioni unite che, con la recente sentenza n. 10561 del 2014 hanno affermato i seguenti principi di diritto:
- E’ consentito nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quando tale profitto (o beni direttamente riconducibili al profitto) sia nella disponibilità di tale persona giuridica.
- Non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di una persona giuridica qualora non sia stato reperito il profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa, salvo che la persona giuridica sia uno schermo fittizio.
- Non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica per reati tributari da costoro commessi, quando sia possibile il sequestro finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa in capo a costoro o a persona (compresa quella giuridica) non estranea al reato.
La impossibilità del sequestro del profitto di reato – si specifica – può essere anche solo transitoria, senza che sia necessaria la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto di reato.
Il mutato panorama giurisprudenziale – conclude la Corte – impone pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio affinchè il giudice di merito – che ha fondato il proprio convincimento sulla giurisprudenza ormai superata – verifichi, sulla scorta dei predetti principi se sia reperibile presso la persona giuridica il profitto del reato.