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Uso personale e consumo di gruppo di sostanze stupefacenti – Sez. Un. 25401/2013

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 10 giugno 2013 (ud. 31 gennaio 2013), n. 25401
Presidente Lupo, Relatore Franco, P.G. Fedeli

Massima

Anche dopo le modifiche apportate dalla legge n. 49 del 2006 agli artt. 73 e 75 d.p.r. n. 309 del 1990, non sono punibili penalmente, e rientrano pertanto nella sfera dell’illecito amministrativo, l’acquisto e la detenzione di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale che avvengano sin dall’inizio anche per conto di soggetti diversi dall’agente, quando sia certa l’identità dei medesimi, nonché manifesta la loro volontà di procurarsi le sostanze destinate al proprio consumo, sempre che l’acquirente sia uno degli assuntori e che l’acquisto avvenga sin dall’inizio per conto degli altri componenti il gruppo, al cui uso personale la sostanza è destinata, i quali abbiano in un qualunque modo manifestato la volontà sia di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi sia di concorrere coi mezzi finanziari occorrenti all’acquisto.


Il commento

Il 20 maggio scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la recente Legge n.79, 16 maggio 2014, di Conversione del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, recante “Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale”.

In primis, per quel che attiene la nostra indagine, l’art. 73, co.5 del testo unico d.P.R. 309/1990, e successive modificazioni, viene così sostituito: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità’ delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329″.

La clausola di sussidiarietà, ora prevista come incipit dal nuovo comma 5 dell’art.73 d.P.R. 309/90, vale a conferire natura giuridica autonoma alla fattispecie sopraccitata, e non più come circostanza ad effetto speciale, come, invece, storicamente interpretata dalla giurisprudenza di Legittimità (Cass. pen., S.U., 5 ottobre 2010, n. 35737; Cass. pen., sez. IV, 29 gennaio 1998, n. 2288).

La norma de qua era già stata oggetto di modifiche, qualche mese prima, dal D.L. 146/2013, convertito, con modificazioni, con L. 10/2014. Ferma restando la natura giuridica autonoma della fattispecie di cui sopra, sulla quale già la dottrina e la giurisprudenza si erano affannate al fine di individuarne la qualificazione giuridica, la novella introduce un regime sanzionatorio più mite per il delitto di condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità, ora punito con la pena della reclusione da 6 mesi a quattro anni, e non più con una pena edittale pari, nel massimo, a 5 anni di reclusione.

La modifica si è resa necessaria alla luce della recente pronuncia della Corte Costituzionale (Corte Cost., sentenza 32/2014) che è intervenuta a pochi giorni di distanza dall’entrata in vigore della L.10/2014, dichiarando l’illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter D.L. 272/2005 (convertito con modificazioni dall’art. 1, co.1, L. 49/2006, meglio conosciuta come “Legge Fini-Giovanardi”), con il quale il Legislatore aveva uniformato il trattamento sanzionatorio relativo alle ipotesi di reato riguardanti le droghe leggere con quelle riferite alle droghe pesanti.

La Consulta, riconoscendo la fondatezza della questione di legittimità sollevata dalla Suprema Corte (secondo la quale le disposizioni impugnate, introdotte dalla legge di conversione, mancavano del requisito di omogeneità con quelle originarie del decreto-legge), in considerazione del particolare vizio procedurale accertato, ha affermato che, a seguito della caducazione degli artt. 4-bis e 4-vicies ter D.L. 272/2005, tornavano “a ricevere applicazione l’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e le relative tabelle, in quanto mai validamente abrogati, nella formulazione precedente le modifiche apportate con le disposizioni impugnate”.

Ulteriore elemento di novità introdotto dalla novella è rappresentato dalla locuzione “uso esclusivamente personale” (che viene espressamente recuperata, dopo l’abrogazione del comma 1-bis dell’art. 73, da parte della sentenza sopraccitata della Corte Costituzionale) nel corpo dell’art. 75, co.1-bis: “Ai fini dell’accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa o del medicinale di cui al comma 1, si tiene conto delle seguenti circostanze: a) che la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, nonché della modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell’azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale; b) che i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, non eccedano il quantitativo prescritto”

Il legislatore perviene, in tal modo, all’enunciazione di un principio, quello dell’ uso esclusivamente personale, il quale, in base a determinati canoni valutativi, funge da scriminante per una serie di condotte tassativamente individuate.

Alle novità legislative sin qui brevemente esaminate, si ricollega la pronuncia delle Sezioni Unite sul concetto di “consumo di gruppo di sostanze stupefacenti”(Cass., pen., S.U., 31 gennaio 2013, n. 25401). Si è posto il problema, infatti, se il Legislatore utilizzando l’avverbio “esclusivamente” (dapprima introdotto con L. 49/2006 e poi riconfermato, da ultimo, con L.79/2014), avesse voluto depenalizzare l’uso personale di sostanze stupefacenti tout court, o, al contrario, se la fattispecie dell’uso esclusivamente personale fosse venuta meno nell’ipotesi del consumo di gruppo, conservandone, in tal guisa, la rilevanza penale.

Le Sezioni Unite, tuttavia, accolgono la tesi meno restrittiva, affermando che il “consumo di gruppo” debba intendersi solo come illecito amministrativo, e dunque penalmente irrilevante. Il concetto stesso di “consumo”, infatti, secondo il Giudice di Legittimità, può apparire fuorviante all’interprete. Per tale ragione, al fine di evitare un’eccessiva discrezionalità circa l’individuazione dell’ipotesi del “consumo di gruppo”, viene enunciato il seguente principio di diritto: «non sono punibili penalmente, e rientrano pertanto nella sfera dell’illecito amministrativo, l’acquisto e la detenzione di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale che avvengano sin dall’inizio anche per conto di soggetti diversi dall’agente, quando sia certa l’identità dei medesimi, nonché manifesta la loro volontà di procurarsi le sostanze destinate al proprio consumo, sempre che l’acquirente sia uno degli assuntori e che l’acquisto avvenga sin dall’inizio per conto degli altri componenti il gruppo, al cui uso personale la sostanza è destinata, i quali abbiano in un qualunque modo manifestato la volontà sia di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi sia di concorrere coi mezzi finanziari occorrenti all’acquisto».