Furto in supermercato: si torna davanti alle Sezioni Unite
Cassazione Penale, Sez. IV, 12 maggio 2014 (ud. 30 aprile 2014), n. 19493
Presidente Brusco, Relatore Foti, P.G. Geraci
Si segnala che è stata (nuovamente) rimessa alle Sezioni Unite la questione circa la qualificazione (in termini di furto tentato o consumato) da dare alla condotta di sottrazione di beni dai banchi di un supermercato, avvenuta sotto il controllo del personale di sicurezza, nei casi in cui il soggetto attivo venga fermato con la refurtiva dopo il superamento delle casse.
La questione, come è noto, è da anni oggetto di un vivace contrasto giurisprudenziale che ha visto emergere due diversi orientamenti:
- Secondo un primo orientamento, richiamato dal PG ricorrente, tale condotta deve essere qualificata in termini di furto consumato, atteso che, nei casi in cui il responsabile abbia superato la barriera delle casse, nulla rileva che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del centro commerciale addetto alla vigilanza (Cass. nn. 23020/08 rv 240493, 27631/10 rv 248388, 37242/10 rv 248650, 7086/11 rv 249842, 20838/2013 rv 256499). Si sostiene da taluno, in particolare, che in un supermercato la sorveglianza culmina nel passaggio obbligato dalla cassa da parte del cliente che, fino a quel momento, è autorizzato a portare con sè la merce prelevata, nulla rilevando che egli non la lasci in vista, avendola riposta nelle tasche dell’abito o in un qualsiasi contenitore. E’ solo al momento del passaggio della barriera delle casse che la condotta del reo si manifesta, cioè al momento in cui egli superi le casse senza mostrare gli oggetti prelevati, e quindi senza pagarne il prezzo. E’, dunque, in quel momento che si configura la condotta di illegittimo possesso della merce asportata, indipendentemente dal monitoraggio svolto dal personale del supermercato.
- Secondo altro indirizzo giurisprudenziale (Cass. Nn. 11592/10 rv 246893, 21937/10 rv 247410, 38534/10 rv 248863, 7042/11 rv 249835), in caso di sorveglianza continua, da parte del personale di vigilanza, dell’azione criminosa, può ritenersi integrata solo la fattispecie del furto tentato, atteso che i beni prelevati dagli scaffali ed occultati non potrebbero ritenersi usciti dalla sfera di vigilanza e di controllo di detto personale, che potrebbe, in qualsiasi momento, interrompere tale azione. Si sostiene, in particolare, che, rispetto al momento della semplice sottrazione, è l’effettivo impossessamento del bene che segna il passaggio dal mero tentativo al delitto consumato; possesso che si realizza allorchè la persona offesa abbia perso il controllo diretto della merce asportata.
La questione, come avevamo anticipato, era già stata rimessa nel gennaio 2014 alle sezioni unite con l’ordinanza numero 3675/2014 ma non è poi stata esaminata dalle Sezioni Unite per difetto di rilevanza nel caso in esame.
Questo, nello specifico, il quesito formulato:
«Se la condotta di sottrazione di merce all’interno di un supermercato, avvenuta sotto il costante controllo del personale di vigilanza, sia qualificabile come furto consumato o tentato allorchè l’autore sia fermato dopo il superamento della barriere delle casse con la merce sottratta».
L’udienza davanti alle Sezioni Unite è prevista per il 17 luglio 2014.
Aggiornamento: all’esito dell’udienza del 17 luglio 2014 è stata fornita la seguente soluzione: è furto tentato.