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Decreto legge non convertito e successione di leggi nel tempo

Tribunale di sorveglianza di Torino, Ordinanza 17 giugno 2014
Presidente Estensore G. Vignera; Ric. C. 

Si segnala la presente ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino in tema di efficacia del decreto legge non convertito ex art. 77 comma 3 Cost. («I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti») con specifico riferimento ad una istanza di liberazione anticipata speciale presentata da soggetto condannato per taluno dei delitti previsti dall’art. 4-bis O.P. che, se ancora pendente al momento della conversione del decreto-legge 146/2013, deve essere decisa alla stregua della disciplina introdotta dalla legge di conversione 10/2014, sebbene meno favorevole all’istante.

Con riferimento, infatti, alle disposizioni contenute nel testo originario dell’art. 4 d.l. 146/2013 (liberazione anticipata speciale) non più riprodotte a seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione (l. 10/2014) non può essere invocato nella fattispecie l’art. 25, 2° comma Cost. perchè codesta disposizione va posta in connessione con il fenomeno della successione di leggi penali nel tempo, mentre “la norma contenuta in un «decreto legge non convertito» non ha attitudine, alla stregua del terzo e ultimo comma dell’art. 77 Cost. ad inserirsi in un fenomeno «successorio»”  (Corte cost., sentenza 22 febbraio 1985 n. 51).

Massima

ORDINAMENTO PENITENZIARIO – BENEFICI PENITENZIARI – LIBERAZIONE ANTICIPATA – LIBERAZIONE ANTICIPATA SPECIALE – CONDANNATI PER DELITTO EX ART. 4-BIS O.P. – D.L. 146/2013 – ISTANZA PENDENTE AL MOMENTO DELLA CONVERSIONE – DISCIPLINA APPLICABILE – TESTO ORIGINARIO DEL D.L. 146/2013 – ESCLUSIONE – MODIFICAZIONE APPORTATA IN SEDE DI CONVERSIONE – APPLICABILITA’ (Cost., artt. 25, 77; l. 26 luglio 1975 n. 354, norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, artt. 4-bis, 54; d.l. 23 dicembre 2013 n. 146, misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, art. 4; l. 21 febbraio 2014 n. 10, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 23 dicembre 2013 n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, art. 1).

L’art. 77, 3° comma, Cost. impedisce al decreto-legge non convertito di inserirsi in quel fenomeno di successione di leggi nel tempo, cui si riferisce invece l’art. 25, 2° comma, Cost.; conseguentemente, l’istanza di liberazione anticipata speciale presentata da soggetto condannato per taluno dei delitti previsti dall’art. 4-bis O.P., se ancora pendente al momento della conversione del decreto-legge 146/2013, va decisa alla stregua della disciplina introdotta dalla legge di conversione 10/2014, sebbene meno favorevole all’istante.