No Tav: la Cassazione sulla «finalità di terrorismo» – Cass. Pen. 28009/2014
Cassazione Penale, Sez. VI, 27 giugno 2014 (ud. 15 maggio 2014), n. 28009
Presidente Garribba, Relatore Leo, P.G. D’Angelo
Depositate il 27 giugno 2014 le 45 pagine di motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione relativa ai fatti che, tra il 13 e il 14 maggio 2013, avevano visto coinvolti alcuni attivisti No Tav nell’assalto al cantiere del cd. cunicolo di Chiomonte aperto nell’ambito delle opere concernenti la linea ferroviaria ad alta velocità tra Torino e Lione.
La sesta sezione penale della Corte di cassazione ha ritenuto che, in relazione alla condotta contestata (consistita nel simultaneo lancio notturno di bombe carta, bottiglie molotov ecc. all’interno di un cantiere con operai al lavoro) non fosse stata adeguatamente comprovata la sussistenza della finalità di terrorismo, evidenziando la necessità che quest’ultima si materializzi in un’azione concretamente idonea a realizzare uno degli scopi indicati nell’art. 270 sexies cod. pen. – ovvero intimidire la popolazione, costringere i poteri pubblici a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali – e a fare perciò insorgere il pericolo di un grave danno al Paese.
La Corte di Cassazione, in particolare, era chiamata a pronunciarsi sull’ordinanza del Tribunale del Riesame di Torino che aveva confermato la misura cautelare nei confronti di alcuni attivisti del movimento No Tav ed ha affrontato, come detto, l’ambito di operatività delle fattispecie di reato di cui agli artt. 280 c.p. (Attentato per finalità terroristiche o di eversione) e 280-bis c.p. (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi) prendendo posizione sulla questione, tra le altre, relativa alla esatta delimitazione della nozione di «finalità di terrorismo».
Secondo i giudici, una condanna per «finalità di terrorismo» richiede che vi sia un «grave danno» per lo Stato e che venga «creata un’apprezzabile possibilità di rinuncia da parte dello Stato alla prosecuzione» delle opere per l’Alta Velocità: la legge, infatti, non si limita ad esigere il fine di produrre un danno grave, ma esige l’obiettivo compimento di condotte che possano determinare quel danno (e dunque siano idonee in tal senso). Non basta – scrivono i giudici in motivazione – l’intenzione del danno, posto che la condotta deve creare la possibilità che si verifichi. Si tratta, dunque, di un evento di pericolo concreto da valutare secondo la tesi della prognosi postuma.
Con riferimento, in particolare, alla idoneità dell’atto – afferma la Corte – questo deve creare attualmente e concretamente il rischio che si determini un danno grave per il Paese: consista o non nella realizzazione del fine perseguito dall’agente, quel danno grave deve essere la conseguenza della specifica qualità e dello specifico finalismo della azione considerata.
Facendo applicazione di tali principi, i giudici della sesta sezione hanno ritenuto fondati i ricorsi presentati dagli imputati solo con riguardo alle contestazioni che comprendono la «finalità di terrorismo» o «di eversione» tra gli elementi strutturali del fatto criminoso (i due reati precedentemente richiamati) riscontrando nell’ordinanza impugnata difetti di motivazione che dovranno essere emendati dal giudice del rinvio.
Nel dettaglio, i giudici hanno affermato che «la connotazione terroristica dell’assalto di Chiomonte non può essere efficacemente contestata in base alla generica denuncia di una sproporzione di scala tra i modesti danni materiali provocati (la cui riparazione avrà richiesto poche ore) e il macroevento di rischio cui la legge condiziona la nozione di terrorismo». Affinché le esigenze di offensività e tassatività siano assicurate sul piano concreto, occorre una valutazione stringente della effettiva potenzialità lesiva della condotta.
Il giudice del rinvio, in conclusione, «dovrà verificare se per gli effetti direttamente riferibili al fatto contestato sia stata creata una apprezzabile possibilità di rinuncia da parte dello Stato alla prosecuzione dell’opera Tav, e di un grave danno che sia effettivamente connesso a tale rinuncia, o comunque, all’azione indebitamente mirata a quel fine».