ARTICOLIDalle Sezioni UniteDIRITTO PROCESSUALE PENALEIN PRIMO PIANOMisure cautelari

Inefficacia della misura cautelare: non è necessario un nuovo interrogatorio – Sez. Un. 28270/2014

corte-cassazione_324Cassazione Penale, Sezioni Unite, 1 luglio 2014 (ud. 24 aprile 2014), n. 28270
Presidente Santacroce, Relatore Rotundo, P.G. Destro

Depositate le motivazioni delle Sezioni Unite penali n. 28270/2014 in merito alla necessità di un nuovo interrogatorio per la riemissione del provvedimento cautelare divenuto inefficace ex art. 309 c.p.p. commi 5 e 10.

Ricordiamo, infatti, che lo scorso 20 febbraio la quinta sezione aveva rimesso alle Sezioni Unite il seguente quesito: «Se sia necessario il previo interrogatorio in caso di nuova emissione di misura cautelare, a seguito di dichiarazione di inefficacia di quella precedente, per il mancato rispetto dei termini nel procedimento di riesame».

All’udienza del 24 aprile scorso la Corte aveva fornito soluzione negativa; il 1° luglio sono state depositate le motivazioni.

I giudici, dopo aver riepilogato i fatti, osservano come in realtà, non sia riscontrabile nella giurisprudenza di legittimità un reale orientamento contrario rispetto a quello oramai consolidato secondo cui, nell’ipotesi di emissione di nuova misura custodiale in seguito alla dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell’art. 309 c.p.p., commi 5 e 10, di quella precedente, il giudice per le indagini preliminari non ha il dovere di interrogare l’indagato prima di ripristinare nei suoi confronti il regime carcerario e non è tenuto a reiterare l’interrogatorio di garanzia neanche successivamente quando la misura cautelare precedentemente emessa sia caducata per motivi esclusivamente formali, sempre che l’interrogatorio sia stato in precedenza regolarmente espletato e sempre che la nuova ordinanza cautelare non contenga elementi nuovi e diversi rispetto alla precedente.

A tale consolidato orientamento il Collegio ritiene di aderire pienamente, posto che l’interrogatorio in questione è posto a garanzia dell’imputato, sicchè tale garanzia non ricorre ove lo stesso sia stato messo nelle condizioni di esprimere in precedenza le sue difese sulla medesima imputazione (Sez. 2, n. 9258 del 23/11/2012, Sarpa. Rv. 254870).

Questo, in conclusione, il principio di diritto affermato dai giudici:

«Nell’ipotesi di emissione di nuova misura cautelare custodiale in seguito alladichiarazione di inefficacia, ai sensi dell’art. 309 c.p.p., commi 5 e 10, di quella precedente, il giudice per le indagini preliminari non ha il dovere di interrogare l’indagato prima di ripristinare nei suoi confronti il regime custodiale e non è tenuto a reiterare l’interrogatorio di garanzia neanche successivamente, sempre che l’interrogatorio sia stato in precedenza regolarmente espletato e sempre che la nuova ordinanza cautelare non contenga elementi nuovi e diversi rispetto alla precedente».

Redazione Giurisprudenza Penale

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