ARTICOLICONTRIBUTIDIRITTO PROCESSUALE PENALEIndagini e processo

Non è consentito ricorrere all’art. 507 c.p.p. per “recuperare” atti non depositati dal p.m.

Cassazione Penale, Sez. I, 26 giugno 2014 (ud. 12 marzo 2014), n. 27879
Presidente Giordano, Relatore Magi

Si segnala alla attenzione dei lettori la pronuncia numero 27879, depositata il 26 giugno 2014, attraverso cui la prima sezione penale ha affrontato la questione relativa alla possibilità per il giudice di servirsi della facoltà di cui all’art. 507 cod. proc. pen. (Ammissione di nuove prove) al fine di recuperare al fascicolo del dibattimento un atto (nella specie, un’intercettazione telefonica) dichiarato inutilizzabile a causa del suo omesso deposito ai sensi degli artt. 415 bis e 416 c.p.p.

La questione di diritto – afferma la Corte – è essenzialmente quella della «rimediabilità» dell’omesso deposito dell’atto da parte del P.M. attraverso lo strumento di cui all’art. 507 c.p.p., ai sensi del quale, come è noto, terminata l’acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche di ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prove.

I giudici della prima sezione hanno affermato che, in tali casi, l’esercizio del potere istruttorio ex officio non è consentito: l’art. 507 c.p.p. parla, infatti, di «novità» dei mezzi di prova da assumere non certo per intendere la riqualificazione di un atto viziato, esistente nel fascicolo e non depositato.

Per costante orientamento giurisprudenziale – affermano i giudici – l’atto di indagine che, pur nella disponibilità del p.m., sia stato sottratto all’obbligo di deposito si espone alla conseguenza della inutilizzabilità; si è in presenza di un vero vizio dell’atto che incide sul principio di «parità delle armi» di cui all’art. 6 CEDU. Né è consentito – precisa la Corte – richiamare l’art. 270 c.p.p. intendendo l’intercettazione in questione atto operato in diverso procedimento, così da consentirne l’acquisizione: tale riferimento (posto in essere dai giudici di appello) è errato, in quanto presuppone l’alterità del procedimento mentre nel caso in esame il procedimento è lo stesso.

In conclusione, la Corte ha ritenuto che la conversazione in questione non potesse essere acquisita ex art. 507 c.p.p., attesa la sua natura di elemento viziato non già sotto il profilo genetico (decreto di autorizzazione), bensì sotto quello funzionale (atto inutilizzabile a causa del suo omesso deposito) affermando il seguente principio di diritto:

«Non è consentito l’esercizio del potere istruttorio ex officio, di cui all’art. 507 c.p.p., al fine di recuperare al fascicolo del dibattimento un atto ontologicamente irripetibile del medesimo procedimento (nella specie, intercettazione telefonica) dichiarato inutilizzabile a causa del suo omesso deposito ai sensi degli artt. 415 bis e 416 del codice di rito

Un’ultima precisazione appare necessaria. E’ importante chiarire che la questione su cui si è pronunciata la Corte (ossia il recupero di un atto esistente ma non depositato) non deve essere confusa con la diversa situazione relativa alla ammissione di prove testimoniali da cui la parte (qualsiasi parte) sia decaduta.

Tale ultima questione, come è noto, è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza (v. su tutte le Sez. Un. Greco, 18 dicembre 2006, in Guida al Dir., 2007, 2, 86) e riguarda il caso di prove (la testimonianza) derivanti da atti di indagine ritualmente depositati e portati a conoscenza dell’imputato. In questa ipotesi (che, è bene ribadirlo, non ricorre nel caso in esame), dunque, il potere di supplenza ex art. 507 c.p.p., senza violare il principio di parità delle armi, ha la finalità di porre rimedio alla omessa indicazione nella lista testimoniale e deve essere considerato – scrivono i giudici – come uno strumento che «si pone a cavallo tra un atto legittimo (in quanto depositato) e uno successivo parimenti legittimo (l’assunzione della prova in contraddittorio) ed è ben diverso dal pretendere il recupero di un atto viziato (perchè non depositato) e irripetibile in dibattimento (qual è una intercettazione)».