Alle Sezioni Unite una questione in tema di connessione teleologica
Cassazione Penale, Sez. III, 1 aprile 2014 (ud. 18 marzo 2014), n. 14967
Presidente Squassoni, Relatore Mulliri, P.G. Policastro
Si segnala che è stata rimessa alle Sezioni Unite una questione di diritto relativa alla necessità, ai fini della configurabilità della cd. connessione teleologica prevista dall’art. 12 c.p.p., lett. c), dell’identità fra gli autori del reato-fine e quelli del reato- mezzo.
Per una miglior comprensione della questione, appare utile riepilogare la vicenda. Il procedimento nel quale si inserisce l’ordinanza trae origine dall’iscrizione di una notizia di reato per violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 a carico di un soggetto (emissione di fatture per operazioni inesistenti) cui ha fatto seguito l’iscrizione di altro procedimento a carico di altro soggetto per violazione dell’art. 2 stesso D.Lgs. (concernente, cioè, la utilizzazione delle fatture false la cui emissione era stata contestata al primo).
A fronte della richiesta del P.M. di emissione di un provvedimento di sequestro preventivo per equivalente a carico di tutti gli indagati, il G.I.P. negava la propria competenza territoriale: secondo il giudice di merito, infatti, il reato ascritto agli indagati per l’art. 2 doveva considerarsi connesso solo probatoriamente con quello ascritto al primo vigendo, in materia, le norme speciali di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 18 secondo cui – sussistendo connessione probatoria – la competenza per territorio va individuata nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Contro l’ordinanza di conferma del Tribunale del Riesame proponeva allora ricorso il P.M. sostenendo che, nella specie, vi sarebbe connessione teleologica (e non probatoria) allegando giurisprudenza che riconosce la possibilità di connessione teleologica ex art. 12 c.p.p., lett. c) anche nel caso di non identità tra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo (v. in giurisprudenza, su tutte, Cass. Pen., Sez. 6, 23.9.10, n. 37014). Secondo il ragionamento del P.M., in altri termini, trattandosi di vera e propria connessione teleologica, non potrebbe trovare applicazione la disciplina sulla competenza di cui all’art. 18 cit. D.Lgs., non occupandosi tale disposizione di questo tipo di connessione.
Così riassunti i fatti, la terza sezione penale ha ritenuto la questione meritevole di essere rimessa alle Sezioni Unite stante il contrasto presente all’interno della giurisprudenza.
All’orientamento tradizionale e maggioritario secondo cui, ai fini della configurabilità della cd. connessione teleologica, sarebbero necessarie due condizioni (ossia che dei reati per cui si procede, gli uni siano stati commessi per eseguire gli altri e che il reato-fine sia realizzato dalla stessa persona o dalle stesse persone che hanno commesso il reato mezzo), si contrappone altro, minoritario, orientamento secondo cui potrebbe esservi tale tipo di connessione anche nel caso di non identità tra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo (v. la citata sez. vi, 23.9.10, n. 37014 nonché altra pronuncia, più risalente, della Sez. 5 13.6.98, n. 10041).
La questione – scrivono i giudici – assume un rilievo peculiare nella definizione del caso specifico non potendosi nutrire dubbi, sul piano logico, che, tra la condotta di chi predisponga fatture per operazioni inesistenti – al fine precipuo di agevolare un terzo (così come da definizione dell’art. 8) – e la condotta del terzo utilizzatore di tali fatture (art. 2) vi sia una connessione teleologica patente.
In conclusione, è stato formulato il seguente quesito: «Se ai fini della configurabilità della connessione teleologica, prevista dall’art. 12, lett. c), cod. proc. pen., sia o meno richiesta l’identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo».
L’udienza si terrà il 17 luglio 2014.