ARTICOLICONTRIBUTIDIRITTO PENALELegilsazione specialeParte generaleParte speciale

La responsabilità concorsuale dell’appaltatore e del subappaltatore nell’omicidio colposo del lavoratore

Cassazione Penale, Sez. IV, 12 maggio 2014 (ud. 5 novembre 2013), n. 19487
Presidente Brusco, Relatore Ciampi, P.G. Geraci (concl. conf.)

Massima

In caso di subappalto di lavori, ove questi si svolgono nello stesso cantiere predisposto dall’appaltatore, in esso inserendosi anche l’attività del subappaltatore per l’esecuzione di un’opera parziale e specialistica, e non venendo meno l’ingerenza dell’appaltatore e la diretta riconducibilità a lui dell’organizzazione del comune cantiere, sussiste la responsabilità di entrambi tali soggetti in relazione agli obblighi antinfortunistici, alla loro osservanza ed alla dovuta sorveglianza al riguardo. Le regole di prudenza e le norme di prevenzione vincolano permanentemente i destinatari in ogni fase del lavoro, senza che sia possibile configurare vuoti normativi o di responsabilità in relazione a particolari operazioni da compiere in situazioni obiettivamente pericolose. Le misure di sicurezza infatti, devono essere mantenute e predisposte, sia pure con diverse modalità, prima e durante ciascuna fase del processo, ove sussistano situazioni di pericolo per i lavoratori.

Il commento

1. Con sentenza n. 19487, del 5 novembre 2013, depositata il 12 maggio 2014, la IV Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha avallato la decisione della Corte d’Appello di Trento, che aveva a sua volta confermato la sentenza di condanna emessa dal Giudice di prime cure nei confronti di due imputati, rispettivamente nelle proprie qualità di appaltatore e subappaltatore, per avere, in concorso tra loro, commesso il delitto di cui all’art. 589 c.p., ai sensi dell’art. 113 c.p., in riferimento all’art. 4, commi 2 e 5 lett. f) [1] e  all’art. 7 [2], co. 2, lett. a) e b) del D.LGS. 19 settembre 1994, n. 626 [3].
La pronuncia in commento ha affrontato diverse tematiche, tra le quali, a titolo meramente esemplificativo, la questione relativa al principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza. Tuttavia, al fine di circoscrivere un ambito di interesse, in tale sede, ci si è concentrati esclusivamente sull’argomento della sicurezza sui luoghi di lavoro, come affrontato dalla giurisprudenza di legittimità sulla scorta delle numerose modifiche legislative intervenute negli anni.

2. Riprendendo le fila del nostro discorso, nella fattispecie concreta in esame i due imputati erano stati rinviati a giudizio – e successivamente condannati – in quanto accusati di aver cagionato colposamente la morte di un dipendente della ditta subappaltatrice, il quale, in funzione di caposquadra, con qualifica di operaio esperto, nello svolgimento di alcuni lavori aveva attraversato i binari sui quali stava lavorando ed era stato travolto da un treno merci, così perdendo la vita. Dalle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio, si era evinto che nel cantiere in questione gli operai non seguivano protocolli di sicurezza specifici e, soprattutto, che il giorno dell’incidente mortale si erano attardati oltre l’orario di lavoro previsto, al fine di riuscire a terminare il lavoro.
A dire della Corte di Cassazione infatti, il giudice di merito aveva correttamente qualificato la colpa dei coimputati, determinando che la stessa fosse consistita non solo in negligenza, imprudenza ed imperizia, ma anche nella violazione di specifiche norme previste dalla disciplina di settore, non avendo gli stessi cooperato all’attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dai rischi sul lavoro relativi all’attività lavorativa oggetto del subappalto cui gli operai erano concretamente esposti.
Ora, ogni valutazione espressa dalla Suprema Corte in sede di emanazione della pronuncia in commento, così come – del resto – le precedenti statuizioni a questa conformi, sembra essere collegata al presupposto che la normativa posta dal legislatore in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro con il già richiamato D.LGS. n. 626 del 1994 ed il successivo D.LGS. 14 agosto 1996, n. 494 [4] e s.m.i., oltre ad essere molto vasta, è indiscutibilmente laboriosa e farraginosa.
Tuttavia, l’impianto normativo che ne risulta contiene in sé alcune peculiari previsioni – che dovrebbero costituire una guida nell’organizzazione di ogni cantiere – per il caso in cui due soggetti si accordino al fine di porre in essere un subappalto per l’esecuzione di un’opera parziale e specialistica all’interno di un cantiere già predisposto dall’appaltatore, mediante un rapporto contrattuale in virtù del quale quest’ultimo rimane comunque a capo dell’organizzazione dei lavori.
In tale circostanza, per l’appunto, l’appaltatore non cessa di essere investito dei poteri direttivi generali propri della sua funzione ed a ciò segue, in via immediata, la sussistenza di una sua diretta responsabilità per il caso in cui si verifichi un infortunio in danno di un lavoratore, o la morte dello stesso come nel caso oggetto della pronuncia in commento.
Tale responsabilità va ad associarsi a quella del subappaltatore in relazione agli obblighi inerenti la predisposizione delle misure antinfortunistiche, compresa la dovuta sorveglianza sul rispetto di quelle poste in essere e l’osservanza al riguardo da parte di tutti i lavoratori (in tal senso si vedano, tra le altre: Cass. Pen., Sez. IV, 20 aprile 2006, dep. 21 giugno 2006, n. 21471; Cass. Pen., Sez. IV, 27 maggio 2004, n. 32943; Cass. Pen., Sez. IV, 23 gennaio 1998, n. 2748).
E tale circostanza, stando a quanto si evince dal testo della sentenza, sembra essersi perfettamente integrata nel caso di specie. Le due ditte, infatti, cooperavano all’interno del medesimo cantiere ferroviario per la realizzazione di alcuni lavori di perforazione volti all’inserimento di tiranti, impiegando entrambe mezzi ed operai necessari per la lavorazione.
Ora, già precedentemente, in un caso analogo, gli Ermellini avevano statuito, sul combinato disposto dell’art. 4 D.P.R. del 27 aprile 1955 n. 547 [5] e degli artt. 1 e 3 D.P.R. del 7 gennaio 1956 n. 164 [6], che nel settore delle costruzioni, all’osservanza delle norme di legge, sono tenuti tutti coloro che gestiscono i lavori all’interno del cantiere, compreso il subappaltatore, «che ha l’onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, ancorché la sua attività si svolga concomitantemente ad altra, prestata da altri soggetti: né egli può esimersi da responsabilità facendo affidamento sull’opera preventiva di questi ultimi» (Cass.Pen. Sez. IV, ud. 20 aprile 2006, dep. 21 giugno 2006, n. 21471 [7]).
Un’esclusione di responsabilità del subappaltatore, a ben vedere, sarebbe configurabile solo nel caso in cui la sua autonomia operativa venisse completamente limitata dalla gestione dell’appaltatore, al punto da dover considerare il subappaltatore come mero esecutore materiale dell’opera subappaltata.

3. Per completezza espositiva, appare necessario evidenziare, che la IV sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 19505/2013, aveva stabilito che – specularmente – un’esenzione di responsabilità in favore dell’appaltatore si potrebbe concretizzare solo ove al subappaltatore dovesse essere affidato lo svolgimento di “lavori determinati e circoscritti”, da svolgersi in assoluta autonomia, con ciò intendendo che tale responsabilità non verrebbe meno nel caso in cui l’appaltatore, pur fisicamente assente dal cantiere, mantenesse sullo stesso un controllo gestionale (principio già da tempo affermato da numerose pronunce della Suprema Corte; tra le altre: Cass. Pen., Sez. IV, 5 luglio 1990, n. 14429; Cass. Pen., Sez. IV, 1988, n. 12652; Cass. Pen., Sez. IV, 1981, n. 4034).
Sembra opportuno, a parere di chi scrive, sottolineare altresì come l’appaltatore ed il subappaltatore non possano in alcun modo, attraverso il contratto di subappalto, modificare la rilevanza operativa dell’assetto giuridico appena riportato attraverso clausole di trasferimento del rischio e della responsabilità. Si tratta, infatti, di norme (di diritto pubblico) poste a tutela di interessi che trascendono le esigenze pattiziamente derogabili dalle parti contrattuali (Cass. Pen., Sez. IV, ud. 5 luglio 1990 n. 14429, dep. 6 novembre 1990) e, in quanto tali, perentorie.
E difatti, nel caso di specie, la Corte, seguendo un orientamento consolidato e costante (si veda, tra le altre, Cass. Pen. Sez. IV, ud. 15 dicembre 2005, dep. 16 febbraio 2006, n. 5977), ha ribadito che «in caso di subappalto dei lavori, ove questi si svolgano […] nello stesso cantiere predisposto dall’appaltatore, in esso inserendosi anche l’attività del subappaltatore per l’esecuzione di un’opera parziale e specialistica, e non venendo meno l’ingerenza dell’appaltatore e la diretta riconducibilità (quanto meno anche) a lui dell’organizzazione del (comune) cantiere (non cessando egli di essere investito dei poteri direttivi generali inerenti alla propria predetta qualità), sussiste la responsabilità di entrambi tali soggetti in relazione agli obblighi antinfortunistici, alla loro osservanza ed alla dovuta sorveglianza al riguardo».
Pertanto, prosegue la Corte, «gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche […] grava su tutti coloro che esercitano i lavori, quindi anche sul subappaltatore interessato all’esecuzione di un’opera parziale e specialistica, che ha l’onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, pur se la sua attività si svolga contestualmente ad altra, prestata da altri soggetti, e sebbene l’organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all’appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali» (in senso conforme si veda, tra le altre: Cass. Pen. Sez. IV, 25 giugno 2012, n. 25145).
Anche il D.LGS. n. 494 del 1996, recante “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”, presta una particolare cura verso quelle situazioni nelle quali si configura la presenza, all’interno del medesimo cantiere, di più imprese.
La meticolosa attenzione riposta nei confronti del necessario coordinamento tra le stesse, al fine di fronteggiare i rischi derivanti dall’eventuale loro presenza simultanea o successiva, è infatti rimarcata dall’art. 12 [8], D.LGS. n. 494 del 1996, il quale costituisce specificazione della disciplina generale di cui al summenzionato art. 7, D.LGS. n. 626 del 1994. Con tale norma, in particolare, il legislatore ha disposto che, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, tutti i datori di lavoro devono in primo luogo cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione e, secondariamente, coordinare gli interventi di protezione e prevenzione cui sono esposti i lavoratori, scambiandosi informazioni reciproche volte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze possibili che dovessero presentarsi nel corso dell’esecuzione dell’opera globalmente considerata.
Stando a quanto affermato dagli Ermellini nella sentenza in commento, «il legislatore ha infatti mostrato particolare consapevolezza dei rischi derivanti dall’azione congiunta di diverse organizzazioni e ne ha disciplinato la prevenzione, imponendo un penetrante reciproco obbligo di tutti i soggetti coinvolti di coordinarsi e di interagire con gli altri in modo attento e consapevole, affinché risulti sempre garantita la sicurezza delle lavorazioni».

4. Per completezza espositiva, sembra opportuno evidenziare che anche l’art. 5 [9], D.LGS. n. 494 del 1996, prescrive che, al fine di realizzare la migliore organizzazione, venga assicurato il massimo collegamento possibile fra impresa appaltatrice e committente, le quali hanno un duplice compito di adeguare il piano di sicurezza in relazione all’evoluzione dei lavori e di vigilare costantemente sul rispetto del piano, cui segue l’obbligo di sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente per l’incolumità dei lavoratori.
All’impianto normativo richiamato, inoltre, non può non aggiungersi quel consolidato orientamento della Giurisprudenza secondo il quale le regole di prudenza e le norme di prevenzione vincolano i loro destinatari in ogni fase del lavoro. Già con sent. n. 31567/2011, infatti, i giudici di legittimità avevano evidenziato come «le misure di sicurezza […] devono essere predisposte e mantenute, sia pure con diverse modalità, confacenti alla natura del lavoro da svolgere e alla fase produttiva, prima e durante ciascuna fase del processo, ove sussistano situazioni di pericolo per i lavoratori» (Cass. Pen., Sez. IV., 8 agosto 2011, n. 31567).
Ed infatti i giudici di legittimità hanno affermato, a chiusura della vicenda processuale, che anche il datore di lavoro, quale titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori, «ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela, sicché la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità e, comunque, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere da quest’ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli – e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro – o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (cfr. Sez. 4, n. 40164 del 3.6.2004, Rv. 229564)», confermando anche in tal caso un orientamento giurisprudenziale risalente ed abbondantemente consolidato (si vedano, in particolare: Cass. Pen. Sez. IV, 24 novembre 2010, n. 41591; Cass. Pen. Sez. IV, 27 novembre 1996, n. 952, con la quale la Suprema Corte ha anche definito i contorni del comportamento abnorme del lavoratore).

5. Pertanto, ha concluso la Corte, appaltatore e subappaltatore sono entrambi responsabili delle conseguenze derivanti dalla violazione delle rispettive posizioni di garanzia, che si affiancano a quelle degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche, senza sostituirle (in senso conforme Cass. Pen., Sez. IV, 3 ottobre 2008, n. 38002).
Tale pronuncia, dunque, non ha fatto altro che confermare e sigillare definitivamente non solo un orientamento consolidato da costante giurisprudenza, ma anche un’impostazione legislativa nazionale e sovranazionale fortemente garantista, posta a tutela di tutti quei lavoratori costantemente esposti a rischio infortuni.
Da ultimo, vale la pena di menzionare il noto D.LGS. 9 aprile 2008, n. 81 [10], il quale ha rivoluzionato la disciplina di settore mediante “il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro”.


[1] D.LGS. 19 settembre 1994, n. 626 Art. 4, recante “Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto”.
[2] D.LGS. n. 626 del 1994, Art. 7, recante “Contratto di appalto o contratto d’opera”.
[3] D.LGS., n. 626 del 1994, recante “Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro” in Gazzetta Ufficiale 12.11.1994 (testo modificato dalla L. 18 aprile 2005, n. 62, dal D.LGS. 10 aprile 2006, n. 195, dal D.LGS. 25 luglio 2006, n. 257 e dal D.LGS. 19 novembre 2007, n. 257).
[4] D.LGS. 14 agosto 1996, n. 494, recante “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili“, come modificato dal D.LGS. 19.11.1999, n. 528), in Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18.01.2000.
[5] D.P.R. del 27 aprile 1955, n. 547 recante “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”, in Gazzetta Ufficiale del 12luglio 1955, n. 158.
[6] D.P.R. del 7 Gennaio 1956, N. 164 recante “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni” in Gazzetta Ufficiale 31 Marzo 1956, n.78.
[7] In senso conforme si veda anche Cass. Pen. Sez. IV, 25 giugno 2012, n. 25145.
[8] D.LGS. n. 494 del 1996, art. 12, recante “Piano di sicurezza e di coordinamento”.
[9] D.LGS. n. 494 del 1996, Art. 5, recante “Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori”.
[10] Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, in Gazzetta Ufficiale n. 101, 30 aprile 2008.