Rescissione del giudicato: la decisione delle Sezioni Unite
Si segnala la decisione delle Sezioni Unite in merito ad una questione relativa al recente istituto della cd. rescissione del giudicato di cui all’art. 625-ter c.p.p. (apposito rimedio straordinario revocatorio del giudicato, introdotto dalla recente legge 67/2014 attivabile nel caso in cui l’interessato abbia avuto conoscenza del processo solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, provando che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza del processo).
Come avevamo anticipato, infatti, recentemente era stato rimesso il seguente quesito alle Sezioni Unite:
«Se, ed entro che limiti, l’istituto della rescissione del giudicato, previsto dall’art. 625 ter cod. proc. pen., introdotto dall’art. 11 comma 5 della legge 28 aprile 2014, n. 67, sia applicabile ai soggetti condannati in processi definiti con sentenza irrevocabile prima dell’entrata in vigore della legge indicata».
In base a quanto si apprende dal servizio novità della Corte di Cassazione, al quesito è stata fornita la seguente soluzione:
«Negativa. La richiesta di cui all’art. 625-ter cod. proc. pen., che deve essere depositata nella cancelleria del giudice di merito la cui sentenza è stata posta in esecuzione con allegazione dei documenti a sostegno, e che è esaminata dalla Corte di cassazione secondo la procedura camerale di cui all’art. 611 cod. proc. pen., si applica solo ai procedimenti nei quali sia stata dichiarata l’assenza dell’imputato a norma dell’art. 420-bis cod. proc. pen. come modificato dalla legge 18 aprile 2014, n. 67».
Naturalmente, per conoscere le argomentazioni della Corte si dovrà attendere il deposito delle motivazioni.