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In tema di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale – Cass. Pen. 32619/2014

Cassazione Penale, Sez. II, 23 luglio 2014 (ud. 24 aprile 2014), n. 32619
Presidente Fiandanese, Relatore Verga

Depositata il 23 luglio 2014 la pronuncia numero 32619 della seconda sezione penale a proposito dell’obbligo di procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.

In tema di valutazione della prova testimoniale da parte del giudice d’appello, la Seconda sezione della Corte di cassazione ha affermato che l’obbligo di rinnovare l’istruzione ed escutere nuovamente i dichiaranti, qualora detto giudice valuti diversamente la loro attendibilità, rispetto a quanto ritenuto nel giudizio di primo grado (obbligo sancito dall’art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 5 luglio 2011, Dan c. Moldavia), costituisce l’espressione di un generale principio di immediatezza, e vincola perciò il giudice dell’impugnazione non solo ove questi intenda riformare “in peius” una sentenza di assoluzione, ma anche nell’ipotesi in cui vi sia stata condanna in primo grado.

Nella citata pronuncia della Corte EDU, infatti, i giudici di Strasburgo hanno imposto al giudice di appello, che riesamini una assoluzione impugnata dal p.m., di assumere nuovamente le prove dichiarative necessarie (5 luglio 2011, Dan c. Moldavia)

Tale principio – scrivono i giudici – deve trovare applicazione anche nei casi in cui il diverso giudizio di attendibilità ha portato ad un giudizio di assoluzione in secondo grado, a maggior ragione a fronte della presenza di una parte privata – costituita parte civile – rispetto alla quale si assiste ad una sempre maggior tutela nell’ambito delle decisioni della Corte Europea.

Redazione Giurisprudenza Penale

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