ARTICOLIDelitti contro la fede pubblicaDIRITTO PENALEParte speciale

Sulla qualificazione del certificato di esecuzione dei lavori – Cass. Pen. 32046/2014

Cassazione Penale, Sez. V, 21 luglio 2014 (ud. 10 giugno 2014), n. 32046
Presidente Dubolino, Relatore Pistorelli, P.G. D’Angelo

Con la pronuncia numero 32046, depositata il 21 luglio 2014, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha preso posizione in ordine alla natura del certificato di esecuzione dei lavori (cd. CEL) giungendo ad escludere che possa essere ritenuto un atto pubblico e, conseguentemente, che il direttore dei lavori dell’opera cui si riferisce sia un pubblico ufficiale nel momento in cui lo sottoscrive.

La nozione di atto pubblico – si legge in sentenza – comprende un’ampia estensione tipologica di scritti, inclusi gli atti non previsti tassativamente dalla legge come tali: ai fini della configurabilità dell’atto pubblico, riveste carattere essenziale la provenienza dell’atto da un pubblico ufficiale, la formazione dello stesso per uno scopo inerente alle funzioni svolte dal medesimo, ed il contributo fornito dall’atto ad un procedimento della pubblica amministrazione.

Ciò posto – prosegue la Corte – i certificati di esecuzione dei lavori rilasciati dai committenti privati e controfirmati dal direttore dei lavori, sono espressamente configurati dal D.Lgs. n. 163 del 2006, la cui allegazione alla richiesta di attestazione per la qualificazione SOA ha il fine di documentare il possesso da parte del richiedente, di alcuni requisiti tecnici previsti dalla normativa per il rilascio dell’anzidetta attestazione.

Ebbene, il fatto che tale documento sia disciplinato da norma di diritto pubblico e che il suo rilascio si inserisce in una procedura da esse disciplinata, non costituiscono ragioni sufficienti per conferirgli dignità di atto pubblico e per attribuire al professionista che lo sottoscrive la qualifica di pubblico ufficiale.

Redazione Giurisprudenza Penale

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