ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALEIndagini e processo

In tema di prelievo delle tracce biologiche dell’indagato – Cass. Pen. 33076/2014

Cassazione Penale, Sez. II, 25 luglio 2014 (ud. 9 maggio 2014), n. 33076
Presidente Fiandanese, Relatore Taddei, P.G. Galli

Depositata il 25 luglio 2014 la pronuncia numero 33076 della seconda sezione penale in tema di prelievo di tracce biologiche dell’indagato.

In ordine alle problematiche relative al prelievo di tracce biologiche necessarie ad effettuare le comparazioni tecniche necessarie per individuare colui che è portatore del fattore genetico che identifica l’autore del reato – scrivono i giudici – il prelievo può avere luogo senza l’osservanza della garanzia del contraddittorio, ferma restando l’osservanza di modalità non invasive e non lesive della integrità personale.

Mentre il prelievo consiste nell’attività di raccolta di dati pertinenti al reato, l’accertamento tecnico si estende al loro studio e valutazione critica secondo canoni tecnico – scientifici (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 34149 del 10.7.2009 dep. 4.9.2009 rv 244950) ed, in tema di perizia o di accertamenti tecnici irripetibili, il prelievo del DNA della persona indagata attraverso il sequestro di oggetti contenenti residui organici alla stessa attribuibili non è qualificabile quale atto invasivo o costrittivo, ed essendo prodromico all’effettuazione di accertamenti tecnici non richiede l’osservanza delle garanzie difensive mentre nell’ambito di tali incombenti, le successive operazioni di comparazione del consulente tecnico pretendono l’osservanza delle garanzie difensive.

In ogni caso – conclude la Corte – la comparazione dei reperti ha natura di atto ripetibile (salvo che comporti la totale distruzione dei campioni utilizzati per la comparazione) e comporta un’attività del tutto analoga a quella della comparazione delle impronte papillari prelevate con quelle già in possesso della polizia giudiziaria, rispetto alla quale la relazione della polizia giudiziaria riguardante la comparazione tra le impronte digitali dell’imputato e quelle rilevate sul luogo del delitto è atto ripetibile, acquisibile al fascicolo del dibattimento solo con il consenso delle parti, che può essere prestato anche tacitamente qualora il comportamento processuale delle stesse sia incompatibile con la volontà contraria all’acquisizione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 34685 in data 8.5.2008 dep. 5.9.2008 rv 241547). Allo stesso modo l’esame di laboratorio per la individuazione del DNA è un accertamento tecnico per sua natura ripetibile, sicchè non richiede il previo avviso per la partecipazione di difensore (art. 359 c.p., norma che proprio per questo si distingue dagli accertamenti tecnici “non ripetibili”, menzionati nell’articolo successivo).

Questo, in conclusione, il principio di diritto ricavabile:

«Il prelievo delle tracce biologiche dell’indagato può avere luogo senza l’osservanza della garanzia del contraddittorio, ferma restando l’osservanza di modalità non invasive e non lesive della integrità personale. In ogni caso, l’esame di laboratorio per la individuazione del DNA costituisce accertamento tecnico per sua natura ripetibile e, pertanto, non richiede il previo avviso per la partecipazione del difensore».

Redazione Giurisprudenza Penale

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