ARTICOLIDelitti contro la personaDIRITTO PENALEParte speciale

Minaccia: configurabilità del reato indipendentemente dalla intimidazione (effettiva) del soggetto passivo

Cassazione Penale, Sez. V, 9 maggio 2014 (ud. 19 marzo 2014), n. 19203
Presidente Marasca, Relatore Fumo, P.G. Izzo

Depositata il 9 maggio 2014 la pronuncia numero 19203 in tema di minaccia, con la quale la Corte ha ribadito l’irrilevanza – ai fini della configurabilità del reato – della intimidazione (effettiva) del soggetto passivo.

Il principio di diritto enunciato può essere così sintetizzato:

Il reato di minaccia, rientrante nel novero dei reati formali di pericolo, si consuma indipendentemente dall’effettiva intimidazione del soggetto passivo, rilevando in tal senso come unico parametro per la configurabilità del reato, l’idoneità del male minacciato ad incidere (anche solo in via potenziale) nella sfera psichica della persona offesa.

La gravità del male minacciato, dovrà essere attentamente valutata dal giudice di merito – valutazione che se adeguatamente motivata sarà incensurabile in sede di legittimità tenendo conto del fatto nella sua interezza e della gravità della condotta tenuta dall’agente, accertando che il tenore delle eventuali espressioni verbali, unitamente al contesto fattuale nell’ambito del quale sono state proferite, abbiano potuto effettivamente ingenerare un timore o un turbamento nella persona offesa.

Va infine precisato che la circostanza secondo cui la persona offesa non abbia mutato – in seguito al male minacciato – le proprie abitudini di vita, è irrilevante ai fini della consumazione del reato, in quanto, qualora ciò si fosse verificato, l’agente sarebbe chiamato a rispondere di un titolo di reato differente da quello di minaccia, seppure aggravata.