L’ art. 612-bis c.p. e la sua legittimità costituzionale – Corte Cost. 172/2014
Corte Costituzionale, Sentenza n. 172 del 2014
Presidente Silvestri, Relatore Cartabia
L’autrice commenta la pronuncia numero 172 del 2014 della Corte Costituzionale con la quale i giudici della Consulta hanno risolto (ritenendola non fondata) la questione di legittimità costituzionale dell’ art. 612-bis c.p. (stalking) promossa dal Tribunale ordinario di Trapani in relazione all’art. 25 comma 2 Cost. sotto il punto di vista del principio di determinatezza delle fattispecie penali.
Secondo la Consulta, in particolare, il fatto che il legislatore, nel definire le condotte e gli eventi, abbia fatto ricorso ad una enunciazione sintetica della norma incriminatrice – come avviene, del resto, nella gran parte dei Paesi dove è stata adottata una normativa cosiddetta “anti-stalking” – e non abbia adottato, invece, una tecnica analitica di enumerazione dei comportamenti sanzionati, non comporta, di per sé, un vizio di indeterminatezza, purché attraverso l’interpretazione integrata, sistemica e teleologica, si pervenga alla individuazione di un significato chiaro, intelligibile e preciso dell’enunciato.
L’esigenza costituzionale di determinatezza della fattispecie ai sensi dell’art. 25, secondo comma, Cost., non coincide necessariamente con il carattere più o meno descrittivo della stessa, ben potendo la norma incriminatrice fare uso di una tecnica esemplificativa, oppure riferirsi a concetti extragiuridici diffusi, ovvero ancora a dati di esperienza comune o tecnica. Il principio di determinatezza non esclude – conclude la Corte – l’ammissibilità di formule elastiche, alle quali non infrequentemente il legislatore deve ricorrere stante la «impossibilità pratica di elencare analiticamente tutte le situazioni astrattamente idonee a “giustificare” l’inosservanza del precetto e la cui valenza riceve adeguata luce dalla finalità dell’incriminazione e dal quadro normativo su cui essa si innesta».