Abuso di ufficio e doppia ingiustizia – Cass. Pen. 36125/2014
Cassazione Penale, Sez. VI, 25 agosto 2014 (ud. 13 maggio 2014), n. 36125
Presidente Di Virginio, Relatore Di Salvo, P. G. Scardaccione
Depositate il 25 agosto 2014 le motivazioni della pronuncia numero 36125 della sesta sezione penale in tema di abuso di ufficio (art. 323 c.p.).
In particolare i giudici della sesta sezione hanno avuto modo di ribadire come, ai fini della sussistenza del delitto di abuso di ufficio di cui all’art. 323 c.p., sia necessario verificare la cd. doppia ingiustizia: secondo l’orientamento giurisprudenziale nettamente prevalente – afferma, infatti, il Collegio – per la sussistenza del reato di cui all’art. 323 cod. pen., è necessario verificare se l’evento di vantaggio o di danno sia ingiusto in sè e non soltanto come riflesso della violazione di norme da parte del pubblico ufficiale.
Gli elementi della illegittimità della condotta e dell’ingiustizia del danno – si legge in sentenza – sono tra loro distinti e il giudice penale deve verificare, volta per volta, la sussistenza di entrambi compiendo una valutazione di ingiustizia distinta e autonoma rispetto a quella che, attraverso l’abusività, coinvolge il mezzo impiegato,
Ne deriva che vanno espunti dall’area dell’illecito penale i comportamenti abusivi finalizzati a procurare un vantaggio o un danno conforme al diritto, poiché vantaggio e danno sono ingiusti allorchè non spettino in base al diritto oggettivo. Ad escludere l’ingiustizia – conclude la sentenza – non è dunque sufficiente che il destinatario della condotta abusiva sia titolare di una posizione giuridica astrattamente tutelabile ma occorre che questa sia tale in concreto, avuto cioè riguardo alle condizioni normativamente previste, anche per l’ipotesi di concorso con la posizione di altri titolari di diritti analoghi. Ne deriva che il vantaggio patrimoniale o il danno può ritenersi ingiusto allorchè esso non sia dovuto, sia stato cioè iniuste datum.
In senso conforme, v. Cass. pen. Sez. VI, 24-04-2008, n. 27936 in Giur. It., 2009, 4, 941, secondo cui ai fini dell’integrazione del reato di abuso d’ufficio, è necessario che sussista la cosiddetta doppia ingiustizia, nel senso che ingiusta deve essere la condotta, in quanto connotata da violazione di legge, e ingiusto deve essere l’evento di vantaggio patrimoniale, in quanto non spettante in base al diritto oggettivo regolante la materia. Ne consegue che occorre una duplice distinta valutazione in proposito, non potendosi far discendere l’ingiustizia del vantaggio conseguito dalla illegittimità del mezzo utilizzato e quindi dalla accertata esistenza dell’illegittimità della condotta, ed essendo possibile, in teoria, che il reato non rimanga integrato se, pur essendo illegittimo il mezzo impiegato, l’evento di vantaggio (o di danno) non sia di per sé ingiusto. (Nella fattispecie, il reato è stato ravvisato a carico di un medico di una struttura pubblica che abusivamente, in violazione del dovere di astensione, aveva indirizzato i pazienti presso il proprio studio privato per l’effettuazione di ulteriori esami specialistici; la Corte ha ritenuto che la sussistenza della «doppia ingiustizia», in quanto, una volta accertata l’illegittimità della condotta trasgressiva del dovere di astensione, si era apprezzata anche l’ingiustizia del vantaggio, sul rilievo che i pazienti, in tal modo, erano stati ”caricati” ingiustamente di una spesa per l’onorario privato del medico, a fronte di un più modesto ticket ospedaliero che avrebbero dovuto sborsare);
Cass. pen. Sez. II, 11-12-2009, n. 2754 (rv. 246262) secondo cui il delitto di abuso d’ufficio è integrato dalla doppia e autonoma ingiustizia, sia della condotta che deve essere connotata da violazione di legge, che dell’evento di vantaggio patrimoniale in quanto non spettante in base al diritto oggettivo, con la conseguente necessità di una duplice distinta valutazione in proposito, non potendosi far discendere l’ingiustizia del vantaggio dalla illegittimità del mezzo utilizzato e, quindi, dall’accertata illegittimità della condotta. (Nella fattispecie, relativa all’asserito ingiusto vantaggio tratto da due componenti del consiglio direttivo di una Fondazione in virtù della cessazione di una lite civile in corso con la Fondazione medesima, la Corte ha specificato che il danno ingiusto è quello contrario al diritto oggettivo, e tale non può definirsi l’ipotesi di soluzione tecnica, per quanto opinabile, di una controversia giudiziale che conduce a un dato risultato, in se stesso non contrario all’ordinamento seppure non soddisfacente);
Cass. pen. Sez. V, 02-12-2008, n. 16895 (rv. 243327) secondo cui ai fini dell’integrazione dell’abuso d’ufficio (art. 323 cod. pen.) è necessario che sussista la c.d. doppia ingiustizia, nel senso che ingiusta deve essere la condotta, in quanto connotata da violazione di legge, ed ingiusto deve essere l’evento di vantaggio patrimoniale, in quanto non spettante in base al diritto oggettivo regolante la materia; conseguentemente, occorre una duplice distinta valutazione in proposito, non potendosi far discendere l’ingiustizia del detto vantaggio dalla illegittimità del mezzo utilizzato e, quindi, dall’accertata esistenza dell’illegittimità della condotta. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha affermato la responsabilità, a titolo del reato di cui all’art. 323 cod. pen., del magistrato del P.M. il quale, aggirando il precetto della legge, concentrato gli incarichi di consulenza nelle mani di un ristretto gruppo di soggetti i quali avevano, d’altro canto, percepito onorari illegittimi, in violazione del limite normativamente stabilito delle 8 vacazioni giornaliere).