ARTICOLIDelitti contro il patrimonioDIRITTO PENALEParte speciale

Sulla consumazione del reato di appropriazione indebita – Cass. Pen. 36509/2014

Cassazione Penale, Sez. Feriale, 1 settembre 2014 (ud. 26 agosto 2014), n. 36509
Presidente Bianchi, Relatore Carrelli

Depositata il primo settembre 2014 la pronuncia numero 36509 in ordine al momento consumativo del delitto di appropriazione indebita di cui all’art. 646 c.p.

Il delitto di appropriazione indebita – ha affermato la suprema Corte – in quanto di natura istantanea, rinviene il suo momento consumativo nella prima condotta appropriativa, coincidente con il momento in cui l’agente compie un atto di dominio sulla cosa, con volontà di tenerla come propria.

Ne deriva che la condotta appropriativa contestata all’amministratore societario che ometta di mettere a disposizione del curatore i beni mobili societari, deve ritenersi idonea a consumare il reato nel momento stesso del diniego, a nulla rilevando una successiva richiesta scritta del curatore.

In senso conforme, tra la recente giurisprudenza di legittimità, v. Cass. Pen. 17901/2014 secondo cui il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa e, cioè, nel momento in cui l’agente compia un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria. 

Redazione Giurisprudenza Penale

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