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Violenza sessuale ed abuso di autorità – Cass. Pen. 36704/2014

Cassazione Penale, Sez. III, 3 settembre 2014 (ud. 27 marzo 2014), n. 36704
Presidente Fiale, Relatore Grillo

Con la pronuncia che si segnala, depositata il 3 settembre 2014, la terza sezione della Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla fattispecie di reato di cui all’art. 609-bis c.p. (violenza sessuale) affermando che nel concetto di “autorità” richiamato dalla disposizione non rientrano solo le posizioni autoritative di tipo pubblicistico, ma anche ogni potere di supremazia di natura privata, di cui l’agente abusi per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali.

I giudici nelle motivazioni hanno dato atto del contrasto giurisprudenziale sussistente intorno al significato da attribuire all’espressione “abuso di autorità”:

  • secondo un primo orientamento l’abuso di autorità sarebbe ricollegato esclusivamente all’esercizio o alla strumentalizzazione di una posizione autoritaria di tipo formale o pubblicistica, in grado di costringere il soggetto passivo a compiere atti sessuali (v. in tal senso Cass. Pen., Sez. IV, 6982/2012 secondo cui in tema di violenza sessuale, l’abuso di autorità rilevante ai sensi dell’art. 609 bis, comma primo, cod. pen. presuppone nell’agente una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico, sostanzialmente dipendente dall’affidamento del soggetto passivo in ragione del pubblico ufficio ricoperto dall’agente e determina una costrizione al compimento degli atti sessuali; sentenza che si colloca nel solco della pronuncia delle Sezioni Unite n. 13 del 2000 secondo cui in tema di violenza sessuale, l’ abuso di autorità di cui all’art. 609 bis comma 1 c.p. presuppone nell’agente una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico.
  • secondo altro orientamento, al contrario, nel concetto di “autorità” rientrerebbero non solo le posizioni autoritative di tipo pubblicistico, ma anche ogni potere di supremazia di natura privata, di cui l’agente abusi per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali.

La Corte si è schierata a favore della seconda interpretazione, espressamente richiamando Cass. Pen., Sez. III, 19418/2012, pronuncia che ha avuto il pregio di allargare il confine dell’abuso di autorità anche a soggetti non rivestenti una carica pubblica, muovendo dal presupposto che l’abuso di autorità vale quale mezzo di costrizione ulteriore ed alternativo rispetto alla violenza o alla minaccia nei confronti di un soggetto che, rispetto all’agente, si trova in posizione di subalternità e di rispetto delle gerarchie.

In conclusione, con la pronuncia in esame la Corte ha ribadito quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui il concetto di autorità, riferito al reato di violenza sessuale, non può essere inteso in maniera puramente formale – nel senso, cioè, di appartenenza ad un potere pubblico – dal momento che la fattispecie di cui all’art. 609-bis c.p. (a differenza della precedente ipotesi di cui all’art. 520 c.p.) ha un significato più ampio, comprendente tra i soggetti attivi ogni persona rivestita di autorità senza particolari inflessioni (quindi anche privata) che costituisce il mezzo di dominio sul soggetto passivo tale da coartarne la volontà e/o condizionarne il comportamento.

Redazione Giurisprudenza Penale

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