ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALEIndagini e processo

Intercettazioni: la sola attività di registrazione deve avvenire nei locali della Procura

Cassazione Penale, Sez. I, 9 settembre 2014 (ud. 6 giugno 2014), n. 37366
Presidente Siotto, Relatore Locatelli

Depositata il 9 settembre 2014 la pronuncia numero 37366 in tema di intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

La Corte ha affermato che condizione necessaria per l’utilizzabilità delle intercettazioni è che l’attività di registrazione, consistente nella immissione dei dati captati in una memoria informatica, avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l’utilizzo di impianti ivi esistenti, non essendo necessario che ivi vengano svolte anche le ulteriori attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati.

Anche il trasferimento su supporti informatici di quanto registrato mediante gli impianti presenti nell’ufficio giudiziario – precisano i giudici – può essere remotizzato, trattandosi di operazione estranea alla nozione di registrazione che non pregiudica le garanzie della difesa alla quale è sempre consentito l’accesso alle registrazioni originali.

La Corte ha, dunque, aderito all’orientamento ribadito dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 36359 del 2008 secondo cui, circa le condizioni per la utilizzabilità delle intercettazioni, con specifico e particolare riferimento al luogo in cui devono svolgersi le attività di registrazione e redazione del verbale, la condizione necessaria per l’utilizzabilità delle intercettazioni è che la sola registrazione – che consiste nell’immissione nella memoria informatica centralizzata (server) dei dati captati nella centrale dell’operatore telefonico – sia avvenuta per mezzo degli impianti installati in Procura, anche se le operazioni di ascolto, verbalizzazione e riproduzione dei dati registrati siano eseguite negli uffici di polizia giudiziaria.

Redazione Giurisprudenza Penale

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