ARTICOLIDIRITTO PENALELegilsazione speciale

In ordine alla attenuante di cui all’art. 13 D. Lgs. 74/2000 (pagamento del debito tributario)

Cassazione Penale, Sez. III, 15 settembre 2014 (ud. 16 luglio 2014), n. 37748
Presidente Mannino, Relatore Andreazza, P.G. Spinaci

Depositata il 15 settembre 2014 la pronuncia numero 37748 della terza sezione penale in tema di reati tributari relativa, in particolare, alla circostanza attenuante di cui all’ art. 13 D. Lgs. 74/2000 (pagamento del debito tributario) secondo la quale «le pene previste per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino ad un terzo e non si applicano le pene accessorie indicate nell’articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi sono stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie».

L’imputato – condannato per il reato di cui all’art. 10-ter del citato decreto (omesso versamento IVA) – ricorreva in Cassazione sostenendo, tra i vari motivi, la violazione del citato art. 13 contestando la tesi (sostenuta dalla Corte di Appello) secondo cui l’attenuante in questione può ritenersi configurabile solo a fronte di pagamento integralmente effettuato prima dell’apertura del dibattimento di primo grado e non anche per il solo fatto dell’accordata rateizzazione.

I giudici hanno ritenuto il motivo di ricorso manifestamente infondato osservando come sia la stessa conformazione letterale della norma – nel richiedere, appunto, l’estinzione del debito – a far ritenere che presupposto necessario del trattamento sanzionatorio più favorevole sia l’integrale pagamento di quanto dovuto all’Erario, non essendo dunque sufficiente la mera ammissione al provvedimento di rateazione intervenuta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

Del resto – puntualizza la Corte – anche sotto il profilo della ratio della norma, la condotta meritevole del trattamento premiale è solo quella effettivamente idonea ad apportare un beneficio in termini patrimoniali all’Amministrazione, essendo invece non significativo sotto tale profilo il mero provvedimento di ammissione alla rateazione posto che l’interessato, una volta ammesso alla rateazione, ben potrebbe restare inadempiente rispetto al pagamento della singole rate.

In conclusione, con la pronuncia che si segnala la Corte ha ribadito quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’attenuante speciale del pagamento del debito tributario, di cui all’art. 13 D. Lgs. 74/2000, non è applicabile in caso di rateizzazione del debito di imposta già iscritto a ruolo e indicato nella cartella di pagamento, atteso che il riconoscimento del beneficio è subordinato all’integrale ed effettiva estinzione dell’obbligazione tributaria (in senso conforme v. Sez. 3, n. 5681/14 del 27/11/2013, Crocco, Rv. 258691).

Redazione Giurisprudenza Penale

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