Diffusione di materiale pedopornografico: non basta l’uso di programmi di file sharing per provare il dolo
Cassazione Penale, Sez. III, 2 dicembre 2013 (ud. 29 ottobre 2013), n. 47820
Presidente Teresi, Relatore Orilia, P.G. Fraticelli (Concl. Diff.)
L’Autore commenta la pronuncia numero 47820/2013 della terza sezione penale in ordine alla fattispecie di diffusione di materiale pedopornografico di cui all’art. 600-ter comma 3 c.p. (Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645).
Con la decisione che si segnala la Corte ha affermato il principio secondo cui, per potersi ritenere integrata la fattispecie di cui all’art. 600-ter comma 3 c.p. non è sufficiente la prova della volontà di procurarsi materiale pedopornografico, ma occorre, altresì, dimostrare la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo, consistente nella specifica volontà di distribuzione, divulgazione o diffusione, che deve essere desumibile da elementi specifici e ulteriori rispetto al mero uso di programmi di file sharing.
In altri termini, non basta il solo dato quantitativo dello scaricamento di file dalla rete internet attraverso programmi di file sharing, ma si rendono necessari accertamenti tesi a verificare se la condotta e la volontà dell’agente siano di semplice approvvigionamento o, piuttosto, di diffusione a terzi del materiale pedopornografico.