In ordine al rimedio risarcitorio di cui all’art. 35-ter O.P. per violazione art. 3 CEDU
Magistrato di Sorveglianza di Alessandria, Decreto 26 settembre 2014
Giudice Vignera, Ric. M.
Si segnala il decreto del Magistrato di sorveglianza di Alessandria, emesso il 26 settembre 2014, in tema di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti previsti dall’art. art. 35-ter l. 26 luglio 1975 n. 354 (legge ordinamento penitenziario) introdotto dall’art. 1 del d.l. 16 giugno 2014 n. 92.
Attraverso il rimedio di cui all’art. 35-ter o.p. – una delle novità del citato D.L. 92/2014 – si è infatti prevista la possibilità di attivare a favore di detenuti e internati rimedi risarcitori per la violazione dell’art. 3 della CEDU, disposizione che, sotto la rubrica “proibizione della tortura”, stabilisce che “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”. La nuova disposizione aggiunge alle competenze del magistrato di sorveglianza l’adozione di provvedimenti di natura risarcitoria e stabilisce che – quando l’attuale e grave pregiudizio all’esercizio dei diritti del detenuto consista in condizioni di detenzione che violino l’art. 3 CEDU (si è, quindi, in presenza di condizioni inumane e degradanti) – il magistrato di sorveglianza, su istanza del detenuto (o del difensore munito di procura speciale), deve “compensare” il detenuto con l’abbuono di un giorno di pena residua per ogni 10 giorni durante i quali vi è stata la violazione.
Massima
ESECUZIONE – VIOLAZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI DETENUTI – VIOLAZIONE DELL’ART. 3 CEDU – RIMEDI RISARCITORI – PREGIUDIZIO NON ATTUALE – COMPETENZA – MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA – INSUSSISTENZA – TRIBUNALE CIVILE – SUSSISTENZA (Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, art. 3; l. 4 agosto 1955, n. 848, ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, art. 1; l. 26 luglio 1975 n. 354, norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, artt. 35-bis, 35-ter, 69).
I rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’art. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (CEDU), previsti dall’art. 35-ter O.P., vanno azionati innanzi al magistrato di sorveglianza in presenza di un pregiudizio attuale al momento della presentazione dell’istanza, mentre vanno esperiti innanzi al tribunale civile in presenza di un pregiudizio in quel momento non più esistente.