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Violenza sessuale: rapporto completo e attenuante della minore gravità – Cass. Pen. 39445/2014

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Cassazione Penale, sez. III, 25 settembre 2014 (ud. 1 luglio 2014), n. 39445
Presidente Fiale, Relatore Andreazza, P.G. Gaeta

La recentissima sentenza che di seguito si annota è da giorni oggetto di accesa (e distorta, ndr) discussione, e riguarda il caso di un uomo condannato dalla Corte d’Appello di Venezia alla pena di legge per i reati di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e violenza sessuale (art. 609 bis c.p.) perpetrati ai danni della moglie, con contestuale rigetto della richiesta – avanzata dal difensore – di applicare l’attenuante ex art. 609 bis co. 3 cod. pen. (secondo cui nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi), sulla base della asserita incompatibilità tra una violenza sessuale consumata mediante rapporto completo e la “minor gravità” del fatto. Detto altrimenti, la Corte d’Appello esprime il principio per cui la “quantità” della violenza sessuale è da sola in grado di escludere che si possa parlare di fatto “meno grave”.

La Corte di Cassazione, su ricorso dell’imputato, approda a lidi interpretativi completamente opposti, rinviando ad altra sezione della medesima Corte d’Appello ed evocando a suffragio una giurisprudenza di legittimità consolidata.

Statuisce la S.C. che, così come l’attenuante della minor gravità del fatto non può automaticamente operare nel caso in cui vi sia stato un rapporto sessuale parziale, così non può essere aprioristicamente esclusa l’applicazione dell’attenuante ex art. 609 bis co. 3 cod. pen. in virtù dell’essere stato il rapporto sessuale completo (cfr. Cass. pen., sez. III, 5 febbraio 2009, n. 10085). Si intende dire che la gravità del reato ex art. 609 bis c.p. prescinde dalla “geometrica estensione” del rapporto sessuale consumato nonostante l’altrui dissenso, e va piuttosto vagliata tenendo in considerazione ulteriori elementi, tra i quali: grado di coartazione esercitato sulla vittima, condizioni fisiche e mentali di quest’ultima, caratteristiche psicologiche, valutate in relazione all’età, all’entità della compressione della libertà sessuale e al danno arrecato alla vittima anche in termini psichici (cfr. Cass. pen., sez. III, 13 novembre 2007, n. 45604, Mannina, Rv. 238282).

Ritiene peraltro la Suprema Corte che rendere configurabile l’attenuante solo nei casi di rapporto sessuale non portato a termine potrebbe in qualche modo rievocare la stessa distinzione in termini di gravità riconducibile alla previgente coppia “violenza carnale – atti di libidine”, che invece il nostro Legislatore ha chiaramente inteso superare mediante la nuova onnicomprensiva formulazione avente per oggetto la nozione di “atti sessuali”. Infatti, il superamento della distinzione tra violenza carnale e atti di libidine è sinonimo della volontà di disdegnare il concetto di gravità ritagliata sul tipo di atto, per abbracciare (con la vigente locuzione di “atti sessuali”) una nozione di gravità sondata sulla base della complessiva morfologia dell’episodio criminoso.

I citati parametri devono insomma costituire le “linee guida” per i giudici di merito al fine di pervenire ad una globale considerazione del fatto illecito, con riferimento a mezzi, modalità della condotta e circostanze qualificanti il fenomeno criminoso, per statuire eventualmente sulla non grave compressione della libertà sessuale della vittima (v. Cass. pen., sez. IV, 12 aprile 2013, n. 18662). E’ evidente allora che il “tipo” o la “quantità” di violenza potranno tutt’al più assurgere al rango di indici sintomatici della gravità del fatto, ma non potranno costituire il riferimento esclusivo per l’interprete al fine di escludere l’applicazione dell’attenuante, potendo – ad esempio – essere compensati, sul piano effettuale, dal minimo impatto che essi hanno avuto sulla sfera psichica della vittima.

D’altronde, in un diritto penale dell’offesa come il nostro, è proprio il grado di compressione del bene giuridico tutelato a dover incidere in maniera significativa sulla potestà punitiva dello Stato, e va da sé che – dato per presupposto l’an della menomazione, verificata mediante l’opera di sussunzione del fatto nella norma penale – il quantum di compressione di un interesse giuridico non può evincersi imprescindibilmente e/o esclusivamente dai caratteri della condotta, dovendo fondarsi altresì sugli effetti sortiti sulla vittima in base alla propria personalità e ai propri caratteri psichici. Ne deriva che, ove la norma incriminatrice protegga un diritto strettamente connesso alla persona anche sul piano psicologico (come nel caso della libertà di autodeterminazione in ambito sessuale), lo stadio della menomazione del bene va evinto anche tenendo in conto la quantità e la qualità dell’interferenza che la condotta offensiva cagiona concretamente alla sfera interiore del soggetto leso (non, dunque, la mera “tempistica” dell’atto sessuale).

Il rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello non si traduce, dunque, in un ossequio all’equazione “rapporto sessuale completo = fatto di minor gravità”, bensì in un invito al nuovo Collegio a rendere una motivazione completa ed in linea con la giurisprudenza di legittimità richiamata.

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