Gruppi di imprese e reati societari: è possibile configurare una responsabilità “da 231”?
Gli Autori hanno redatto il presente contributo traendo spunto dalle Linee Guida di Confindustria, approvate dal Ministero di Grazia e Giustizia lo scorso 21 luglio 2014, che, per la prima volta, hanno menzionato i gruppi di società nell’ambito dei “Modelli di organizzazione, gestione e controllo” ex D.Lgs. n. 231/2001.
Il fenomeno dei gruppi di imprese presenta un carattere singolare, tanto che nell’ordinamento italiano non v’è una definizione a livello di ius positum e la disciplina fondamentale di riferimento è stata introdotta, per la prima volta, solo nel 2003 con la riforma del diritto societario. Invero, non si rinviene maggior fortuna nel tentativo di reperire una definizione all’interno del corpus normativo di cui al succitato decreto ed anzi, questo, si riferisce costantemente all’ente quale singola entità, senza riferimento alcuno alle conformazioni che può assumere in chiave pluralistica.
Nonostante le “lacune” testè citate, il Gruppo di lavoro di Confindustria, alla luce dei concreti episodi di criminalità di impresa, che sovente involgono i gruppi di società, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla possibilità di configurare in capo a detti soggetti la responsabilità amministrativa dipendente da reato.
Alla luce di tutto quanto premesso, il contributo in parola si propone, dunque, di passare in rassegna le diverse teorie elaborate in relazione alla responsabilità dei gruppi di impresa ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, esaminandone le criticità ovvero i punti di forza con particolare riferimento ai cd. “reati societari”.