ARTICOLIDelitti contro il patrimonioDIRITTO PENALEParte speciale

Rapina in luogo di privata dimora, violazione di domicilio e criterio di assorbimento

Cassazione Penale, Sez. II, 30 settembre 2014 (ud. 17 luglio 2014), n. 40382
Presidente Gentile, Relatore Lombardo

Con la sentenza numero 40382, depositata il 30 settembre 2014, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul rapporto tra la fattispecie di rapina (art. 628 c.p.) e quella di violazione di domicilio (art. 614 c.p.) nel caso di rapina commessa in edificio o altro luogo destinato a privata dimora.

Ricordiamo che l’art. 628 comma 3 n. 3-bis, introdotto nel 2009, prevede la pena della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni nel caso di fatto commesso nei luoghi di cui all’articolo 624-bis (edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa) o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.

La Corte di Cassazione ha affermato che, a seguito dell’introduzione della aggravante di cui al n. 3-bis del terzo comma dell’art. 628 c.p., la commissione di una rapina nei luoghi di cui all’art. 624-bis c.p., quando l’introduzione in tali luoghi ha avuto il fine esclusivo di impossessarsi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, dà luogo ad un reato complesso (art. 84 c.p.) – ossia a quella figura criminosa nella quale convergono elementi costitutivi di altri reati – nel quale resta assorbito il delitto di violazione di domicilio.

In altri termini, si verifica un concorso apparente di norme, per cui più sono le fattispecie criminose che risultano applicabili, ma una soltanto di esse è in realtà applicabile, perchè gli elementi costitutivi di una o più fattispecie vanno a convergere nella fattispecie del reato complesso. In questi casi, come stabilisce l’art. 84 c.p., non si applicano le norme in tema di concorso di reati – con la conseguente disciplina del cumulo delle pene – bensì la sola pena prevista per il reato complesso.

In conclusione – scrivono i giudici nelle motivazioni – ha errato il giudice di merito che, dopo aver quantificato la pena per la rapina aggravata dal comma 3 n. 3-bis dell’art. 628 c.p., l’ha aumentata, ai sensi dell’art.81 c.p., per la violazione di domicilio, dovendosi considerare tale ultimo reato assorbito nel primo.

Redazione Giurisprudenza Penale

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