Sulla sospensione condizionale della pena nel caso di due precedenti condanne a pena detentiva per delitto
Cassazione Penale, Sez. V, 6 ottobre 2014 (ud. 27 giugno 2014), n. 41645
Presidente Bruno, Relatore Settembre
Depositata il 6 ottobre 2014 la pronuncia numero 41645 della quinta sezione in tema di limiti alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Chiamata a pronunciarsi sulla situazione di chi, dopo essere stato condannato due volte a pena detentiva per delitti non uniti dal vincolo della continuazione, ne commetta un terzo, la Corte di Cassazione ha affermato che la concessione della sospensione condizionale della pena è in ogni caso preclusa a chi abbia riportato due precedenti condanne a pena detentiva per delitto, anche quando il beneficio non è stato applicato in relazione alla prima condanna.
Nel caso di due precedenti condanne a pena detentiva per delitto, in sostanza, la sospensione condizionale della pena non può essere concessa indipendentemente dal dato della durata complessiva della reclusione determinata per effetto del cumulo di tutte le sanzioni irrogate e da irrogare.