Il reato di sottrazione di persona incapace alla luce del D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154
Cassazione Penale, Sez. VI, 29 luglio 2014 (ud. 8 maggio 2014), n. 33452
Presidente De Roberto, Relatore De Amicis, P.G. Canevelli
L’Autrice commenta la pronuncia numero 33452 del 2014 con la quale i giudici della sesta sezione penale della Corte di Cassazione hanno affermato che risponde del reato di sottrazione di minori il coniuge, già separato, che, all’insaputa e contro la volontà dell’altro coniuge, si allontana trasferendo la residenza del figlio minore in altro comune.
I giudici della Suprema Corte hanno, infatti, precisato che, per non ledere il corrispondente diritto dell’altro genitore alla visita ed alla frequentazione del figlio, l’imputato avrebbe dovuto preventivamente rivolgersi al giudice civile, sollecitando la modifica del contenuto delle statuizioni adottate in sede di separazione così come emerge dalle nuove disposizioni di cui all’art. 337 bis e 337 ter cod. civ., inserite dall’art. 55 del D. lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 in materia di riforma della disciplina della filiazione, che hanno, non solo ribadito, ma rafforzato il quadro delle regole dell’istituto della potestà genitoriale, da intendersi sempre meno come un “diritto” e sempre più come “dovere” posto a presidio dei diritti fondamentali della persona del minore.